Art. 90 Abrogazioni 1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 17 comma 2, 28 comma 11, 36 comma 3, 40 comma 2, 59 comma 6, 65 comma 6, 66 comma 5, 72 comma 4 e 75 comma 4, 83 comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 56/1977: a) i commi 2 e 3 dell'art. 19; b) l'art. 28; c) il Titolo IV bis, comprensivo degli articoli 31 bis e 31 ter; d) gli articoli 34, 35, 36, 37 e 37 bis; e) l'art. 55; f) gli articoli 61, 62, 63 e 64; g) l'art. 66; h) l'art. 67; i) l'art. 69; j) l'art. 70; k) il Titolo VIII, comprensivo degli articoli 71, 72 e 73; l) l'art. 74; m) l'art. 78; n) gli articoli 83, 84, 85 e 86; o) l'art. 88; p) l'art. 90; q) l'art. 91; r) l'art. 91 ter; s) l'art. 91 quinquies. 2. Sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 11 agosto 1982, n. 17 (Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94); b) legge regionale 17 ottobre 1983, n. 18 (Modifica ed integrazione all'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni); c) legge regionale 6 dicembre 1984, n. 62 (Modificazione alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, relativa a: 'Modificazioni alla legge regionale 56/77'); d) articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici); e) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20); f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 43 (Interpretazione autentica dell'art. 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni 'Tutela ed uso del suolo'); g) commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 6 e art. 7 della l.r. 18/1996; h) legge regionale 4 settembre 1996, n. 72 (Nuove opere di urbanizzazione primaria: reti di comunicazione telematiche. Modifica all'art. 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'); i) legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 (Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'); j) art. 9 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'); k) art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano); l) legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 25 marzo 2013 COTA (Omissis)