Art. 90 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 17 comma 2, 28 comma 11,
36 comma 3, 40 comma 2, 59 comma 6, 65 comma 6, 66 comma 5, 72  comma
4 e 75 comma 4, 83 comma 2, sono abrogate  le  seguenti  disposizioni
della l.r. 56/1977: 
    a) i commi 2 e 3 dell'art. 19; 
    b) l'art. 28; 
    c) il Titolo IV bis, comprensivo degli articoli 31 bis e 31 ter; 
    d) gli articoli 34, 35, 36, 37 e 37 bis; 
    e) l'art. 55; 
    f) gli articoli 61, 62, 63 e 64; 
    g) l'art. 66; 
    h) l'art. 67; 
    i) l'art. 69; 
    j) l'art. 70; 
    k) il Titolo VIII, comprensivo degli articoli 71, 72 e 73; 
    l) l'art. 74; 
    m) l'art. 78; 
    n) gli articoli 83, 84, 85 e 86; 
    o) l'art. 88; 
    p) l'art. 90; 
    q) l'art. 91; 
    r) l'art. 91 ter; 
    s) l'art. 91 quinquies. 
  2. Sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni: 
    a)  legge  regionale  11  agosto  1982,  n.  17  (Modifiche   per
l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977,  n.  56  e  successive
modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94); 
    b)  legge  regionale  17  ottobre  1983,  n.  18   (Modifica   ed
integrazione all'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
e successive modificazioni); 
    c) legge regionale 6 dicembre 1984,  n.  62  (Modificazione  alla
legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 31  ottobre
1984, relativa a: 'Modificazioni alla legge regionale 56/77'); 
    d) articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 3  aprile  1989,
n. 20 (Norme in materia di tutela di  beni  culturali,  ambientali  e
paesistici); 
    e) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18,  19  e  21
della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme  in  materia  di
pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5  dicembre  1977,
n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR.  16  marzo
1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20); 
    f)  legge  regionale  23  marzo  1995,  n.  43   (Interpretazione
autentica dell'art. 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977,  n.
56 e successive modifiche ed integrazioni 'Tutela ed uso del suolo'); 
    g) commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 6 e art. 7 della l.r. 18/1996; 
    h) legge regionale 4  settembre  1996,  n.  72  (Nuove  opere  di
urbanizzazione primaria: reti di comunicazione telematiche.  Modifica
all'art. 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  'Tutela  ed
uso del suolo'); 
    i) legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 (Modifica degli articoli
17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  'Tutela  ed
uso del suolo'); 
    j) art. 9 della legge regionale 8 luglio 1999, n.  19  (Norme  in
materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 'Tutela ed uso del suolo'); 
    k) art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  (Interventi
di classificazione, ammodernamento e attivazione  degli  impianti  di
arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano); 
    l) legge regionale 26 gennaio  2007,  n.  1  (Sperimentazione  di
nuove procedure per la formazione  e  l'approvazione  delle  varianti
strutturali  ai  piani  regolatori  generali.  Modifiche  alla  legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 25 marzo 2013 
 
                                COTA 
 
(Omissis)