Art. 10 Disposizioni di coordinamento e di adeguamento della normativa vigente 1. Con uno o piu' provvedimenti, adottati in attuazione della presente legge, la Giunta regionale fornisce indicazioni di raccordo e coordinamento tra le nuove disposizioni e la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' sulle forme pubbliche di gestione di cui all'art. 1. 2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione assembleare competente. 3. In considerazione della necessita' di supportare le funzioni spettanti agli enti locali e di promuovere condizioni di equita' di accesso ai servizi e la loro sostenibilita' economica, la Regione, anche avvalendosi delle funzioni permanenti di osservatorio e monitoraggio sui risultati di gestione delle ASP di cui all'art. 3, comma 5, provvede al progressivo adeguamento della normativa e della programmazione regionale in materia di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, in accordo con il sistema delle autonomie locali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 26 luglio 2013 ERRANI (Omissis).