Art. 10 
 
Disposizioni  di  coordinamento  e  di  adeguamento  della  normativa
                               vigente 
 
  1. Con uno o  piu'  provvedimenti,  adottati  in  attuazione  della
presente legge, la Giunta regionale fornisce indicazioni di  raccordo
e coordinamento tra le nuove disposizioni  e  la  disciplina  vigente
anteriormente all'entrata in vigore  della  presente  legge,  nonche'
sulle forme pubbliche di gestione di cui all'art. 1. 
  2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui  al  comma  1,
sentiti  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali  e  la   Commissione
assembleare competente. 
  3. In considerazione della necessita'  di  supportare  le  funzioni
spettanti agli enti locali e di promuovere condizioni di  equita'  di
accesso ai servizi e la loro sostenibilita'  economica,  la  Regione,
anche  avvalendosi  delle  funzioni  permanenti  di  osservatorio   e
monitoraggio sui risultati di gestione delle ASP di cui  all'art.  3,
comma 5, provvede al progressivo adeguamento della normativa e  della
programmazione regionale in materia di gestione dei servizi sociali e
socio-sanitari, in accordo con il sistema delle autonomie locali. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 26 luglio 2013 
 
                               ERRANI 
 
  (Omissis).