Art. 3 
 
                  Inserimento dell'articolo 57-bis 
                    nella legge regionale 5/2007 
 
  1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 5/2007 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 57-bis (Procedura per il riconoscimento del valore  di  piano
paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali). -  1.  Al  fine
del riconoscimento del valore di piano  paesaggistico  del  piano  di
conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali  di  cui
alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme  in  materia  di
parchi e riserve  naturali  regionali),  la  Regione  stipula  con  i
competenti organi statali l'accordo previsto dall'articolo 143, comma
2, del decreto legislativo 42/2004, prima dell'approvazione  del  PCS
ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996. 
  2. Il PCS  dei  parchi  naturali  regionali  con  valore  di  piano
paesaggistico diviene efficace il giorno successivo  a  quello  della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione,  ai  sensi
dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004. 
  3. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1,  sono  oggetto  di
accordo anche i PCS gia' approvati alla data  di  entrata  in  vigore
della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14  (Modifiche  alla  legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio),  in  materia  di
pianificazione paesaggistica).».