Art. 3 Inserimento dell'articolo 57-bis nella legge regionale 5/2007 1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 5/2007 e' inserito il seguente: «Art. 57-bis (Procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali). - 1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico del piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), la Regione stipula con i competenti organi statali l'accordo previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, prima dell'approvazione del PCS ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996. 2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004. 3. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1, sono oggetto di accordo anche i PCS gia' approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica).».