Art. 3 
 
Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Disposizioni
  per il rinnovo del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 7  della  legge  regionale  12  gennaio
2012,  n.  8,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Consiglio  di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta regionale,  ed  e'  composto  da  cinque
membri dotati di particolare  e  comprovata  esperienza  nel  settore
delle attivita' produttive. Due  membri  sono  nominati  su  proposta
dell'Assessore regionale per le attivita' produttive; i restanti  tre
membri  sono  nominati  tra  gli  iscritti  alle  associazioni  delle
categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle
cooperative e  degli  agricoltori  maggiormente  rappresentative  nel
territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette
associazioni da svolgersi  secondo  le  modalita'  individuate  dalle
medesime  associazioni  di  categoria.   Le   predette   associazioni
comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da
parte dell'Amministrazione regionale.». 
  2. In sede  di  prima  applicazione  si  provvede  al  rinnovo  del
Consiglio di amministrazione dell'IRSAP, secondo le modalita' di  cui
al comma 1 dell'articolo 7 della  legge  regionale  n.  8/2012,  come
sostituito dal precedente comma 1, entro il  termine  di  180  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.