Art. 3 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed e' composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attivita' produttive. Due membri sono nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalita' individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.». 2. In sede di prima applicazione si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'IRSAP, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012, come sostituito dal precedente comma 1, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.