Art. 4 
 
      Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8/2012 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 8  della  legge  regionale  12  gennaio
2012, n. 8, le parole «su proposta dell'Assessore  regionale  per  le
attivita' produttive, tra i membri del Consiglio di  amministrazione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «fra  i  membri  del  Consiglio  di
amministrazione  nell'ambito  dei  tre  componenti  designati   dalle
associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1.». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 8  della  legge  regionale  12  gennaio
2012, n. 8, la parola «consecutivi» e' soppressa. 
  3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della legge  regionale  12
gennaio 2012, n. 8, sono aggiunte le  seguenti  parole:  «nell'ambito
dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per  le
attivita' produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1.».