Art. 4 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8/2012 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, le parole «su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive, tra i membri del Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «fra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1.». 2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, la parola «consecutivi» e' soppressa. 3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1.».