Art. 5 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2012 1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2012, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «, scelto dal Presidente della Regione,» sono soppresse; b) le parole «L'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le attivita' produttive designano, ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assessore regionale per le attivita' produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dei conti e' selezionato tramite estrazione a sorte dall'elenco. E' nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto.». 2. Il bando di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 8/2012, come modificato dal precedente comma 1, e' emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.