Art. 5 
 
      Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2012 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2012, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole  «,  scelto  dal  Presidente  della  Regione,»  sono
soppresse; 
    b) le parole «L'Assessore regionale per l'economia e  l'Assessore
regionale  per  le  attivita'  produttive  designano,  ciascuno,  due
componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.» sono sostituite
dalle seguenti: «L'Assessore regionale per  le  attivita'  produttive
emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei
conti nel quale possono essere  inseriti,  a  richiesta,  i  soggetti
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei  revisori  legali  di
cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  nonche'  gli
iscritti  all'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili. Il collegio dei revisori dei conti e' selezionato  tramite
estrazione a sorte  dall'elenco.  E'  nominato  presidente  il  primo
estratto; sono nominati membri  effettivi  il  secondo  ed  il  terzo
estratto; sono nominati membri  supplenti  il  quarto  ed  il  quinto
estratto.». 
  2. Il bando di cui all'articolo 9, comma 1, della  legge  regionale
n. 8/2012, come modificato dal precedente comma 1, e'  emanato  entro
60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.