Art. 11 
 
                 Compiti dell'organismo di controllo 
 
  1. L'organismo di controllo immette il  produttore  nel  sistema  a
seguito di: 
    a) verifica della completezza di quanto richiesto per aderire  al
sistema; 
    b) controllo del prodotto e del produttore secondo le modalita' e
i tempi stabiliti dal piano dei controlli. 
  2. L'organismo di controllo: 
    a) svolge ogni attivita' richiesta dalla Regione in  applicazione
del presente regolamento; 
    b) gestisce le non conformita' e le conseguenti azioni correttive
ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5  della  legge
regionale n. 10/2011; 
    c)  trasmette  alla  struttura  regionale  competente   ai   fini
autorizzativi e di coordinamento, entro il 31 gennaio e il 31  luglio
di ogni anno, l'elenco dei produttori iscritti e l'elenco  di  quelli
controllati  nel  semestre  precedente  corredato  da  una  relazione
riguardante l'attivita' svolta e gli esiti della stessa,  nonche'  da
una relazione specifica sulla  tipologia  e  quantita'  dei  prodotti
certificati; 
    d)  consente  alla  struttura  regionale   competente   ai   fini
autorizzativi  e  di  coordinamento  di  svolgere  le  attivita'   di
vigilanza di all'art. 12 presso  le  sedi  indicate  nell'istanza  di
iscrizione. 
  3.   L'organismo   puo'   rinunciare   all'iscrizione   nell'elenco
regionale, di cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  secondo  le
modalita'  definite  con  apposito  provvedimento   della   struttura
regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.