Art. 11 Compiti dell'organismo di controllo 1. L'organismo di controllo immette il produttore nel sistema a seguito di: a) verifica della completezza di quanto richiesto per aderire al sistema; b) controllo del prodotto e del produttore secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal piano dei controlli. 2. L'organismo di controllo: a) svolge ogni attivita' richiesta dalla Regione in applicazione del presente regolamento; b) gestisce le non conformita' e le conseguenti azioni correttive ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 10/2011; c) trasmette alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei produttori iscritti e l'elenco di quelli controllati nel semestre precedente corredato da una relazione riguardante l'attivita' svolta e gli esiti della stessa, nonche' da una relazione specifica sulla tipologia e quantita' dei prodotti certificati; d) consente alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento di svolgere le attivita' di vigilanza di all'art. 12 presso le sedi indicate nell'istanza di iscrizione. 3. L'organismo puo' rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), secondo le modalita' definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.