Art. 15 Revoca dell'autorizzazione all'uso 1. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformita' gravi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), dispone la sospensione in via cautelare proponendo alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione del produttore dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e dandone comunicazione scritta al produttore. 2. Il produttore, al quale e' comunicata la proposta di revoca, entro dieci giorni dalla sua ricezione, puo' formulare osservazioni alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento. 3. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, valutata la proposta e le osservazioni di cui al comma 2, dispone la revoca e la cancellazione dall'elenco notificando il provvedimento al produttore e all'organismo di controllo proponente. 4. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, qualora non disponga ai sensi del comma 3, provvede a informare il produttore e l'organismo di controllo proponente. 5. Il produttore cancellato dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), puo' presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cancellazione.