Art. 15 
 
                 Revoca dell'autorizzazione all'uso 
 
  1. L'organismo di  controllo,  nei  casi  di  accertamento  di  non
conformita' gravi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera  c),  dispone
la sospensione in via cautelare proponendo alla  struttura  regionale
competente  ai  fini  autorizzativi  e  di  coordinamento  la  revoca
dell'autorizzazione e la cancellazione del produttore dall'elenco  di
cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e dandone comunicazione  scritta
al produttore. 
  2. Il produttore, al quale e' comunicata  la  proposta  di  revoca,
entro dieci giorni dalla sua ricezione, puo'  formulare  osservazioni
alla struttura  regionale  competente  ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento. 
  3. La struttura regionale competente ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento, valutata la proposta e le osservazioni di cui al comma
2, dispone la revoca e la cancellazione  dall'elenco  notificando  il
provvedimento al produttore e all'organismo di controllo proponente. 
  4. La struttura regionale competente ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento, qualora non disponga ai sensi del comma 3, provvede  a
informare il produttore e l'organismo di controllo proponente. 
  5. Il produttore cancellato dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), puo' presentare nuova istanza di iscrizione  al  relativo
elenco  dopo  che  siano  decorsi  almeno  tre  anni  dalla  data  di
cancellazione.