Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento: il settore regionale competente in materia di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; b) struttura regionale competente ai fini istruttori: il settore regionale competente per materia; c) sistema di qualita': sistema riconosciuto dagli Stati membri di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) i cui prodotti finali rispondono a obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento con specificita' di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale. Il sistema, che prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto e' verificato da un organismo di controllo indipendente, e' aperto a tutti i produttori; esso e' trasparente, assicura la tracciabilita' completa del prodotto e risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; d) disciplinare di produzione: documento di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 10/2011 vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi di produzione, gli elementi che contraddistinguono la «qualita' superiore» del prodotto e/o del processo, contenente i principi generali e le schede tecniche applicative, in cui sono indicate le tecniche e i mezzi tecnici ammessi nelle varie fasi dei processi di produzione affinche' un prodotto possa essere etichettato con il sistema, secondo quanto disposto all'art. 16; e) produttore: persona fisica, giuridica o associazione di dette persone rispondente ai requisiti di cui all'art. 8, autorizzata dalla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ad aderire al sistema; f) organismo associativo: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita dalla filiera dei produttori che trattano il medesimo prodotto, ivi comprese le organizzazioni di produttori riconosciute; g) organismo di controllo: ente pubblico o soggetto terzo e indipendente rispondente ai requisiti di cui all'art. 10, che svolge l'attivita' di controllo sui processi di produzione applicando il piano dei controlli; h) piano dei controlli: documento contenente l'insieme dei controlli che l'organismo di controllo svolge per accertare la conformita' del processo al disciplinare di produzione; i) autocontrollo: attivita' documentata di verifica, attuata dal produttore del rispetto dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nonche' delle materie prime in ingresso, dei mezzi tecnici, durante i processi di produzione e nelle fasi successive alla produzione e trasformazione, fino alla prima vendita; l) vigilanza: attivita' di riscontro e documentazione, a campione o mirata, sull'efficacia e sull'uniformita' dell'applicazione del piano dei controlli; m) rintracciabilita': la capacita' del produttore di ricostruire la storia, l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante documentazioni; n) filiera agroalimentare: l'insieme articolato che comprende le principali attivita' (e i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito; o) tracciabilita': insieme degli obblighi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa di settore che la filiera agroalimentare e' tenuta ad applicare al fine dell'identificazione del prodotto; p) non conformita': mancato soddisfacimento di un requisito del prodotto o del produttore al presente regolamento, ai disciplinari di produzione ed agli atti conseguenti; q) azione correttiva: azione finalizzata ad eliminare le cause di non conformita'; r) prodotto di qualita': prodotto destinato all'alimentazione umana con specificita' di prodotto e/o di processo e/o di condizioni ambientali, avente caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa; s) tipologie di prodotti: prodotti diversi, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, con caratteristiche specifiche relative ai processi di produzione, ovvero alla qualita' del prodotto finale. Le diverse tipologie di prodotto, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, devono possedere caratteristiche qualitative aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale e possono essere oggetto di disciplinari diversi; t) linee guida: insieme di disposizioni sviluppate sistematicamente, sulla base delle conoscenze acquisite, redatte allo scopo di rendere appropriati i disciplinari di produzione e la documentazione a essi correlata; u) indicatore di compatibilita' ambientale ed energetica: valutazione dei processi di produzione aziendale che attribuisce il livello di efficienza e di compatibilita' dei processi di produzione.