Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) struttura regionale competente  ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento: il settore regionale competente in materia  di  tutela
della qualita' dei prodotti agroalimentari; 
    b) struttura regionale competente ai fini istruttori: il  settore
regionale competente per materia; 
    c) sistema di qualita': sistema riconosciuto dagli  Stati  membri
di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento  CE  del
20 settembre 2005, n. 1698/2005 (sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR))  i
cui prodotti finali rispondono a  obblighi  tassativi  concernenti  i
metodi di ottenimento con specificita' di processo e/o  di  prodotto,
aventi  caratteristiche   qualitativamente   superiori   alle   norme
commerciali correnti in termini di sanita' pubblica  o  salute  delle
piante  e  degli  animali,  o  benessere  degli  animali   o   tutela
ambientale.  Il  sistema,  che  prevede  disciplinari  di  produzione
vincolanti,  il  cui  rispetto  e'  verificato  da  un  organismo  di
controllo indipendente, e' aperto  a  tutti  i  produttori;  esso  e'
trasparente, assicura  la  tracciabilita'  completa  del  prodotto  e
risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; 
    d) disciplinare di produzione: documento di cui all'art. 2, comma
4, lettera  a)  della  legge  regionale  n.  10/2011  vincolante  per
tipologia di prodotto che individua i  processi  di  produzione,  gli
elementi che contraddistinguono la «qualita' superiore» del  prodotto
e/o del processo, contenente i principi generali e le schede tecniche
applicative, in cui sono indicate  le  tecniche  e  i  mezzi  tecnici
ammessi nelle varie fasi dei  processi  di  produzione  affinche'  un
prodotto possa essere etichettato  con  il  sistema,  secondo  quanto
disposto all'art. 16; 
    e) produttore: persona fisica, giuridica o associazione di  dette
persone rispondente ai requisiti di cui all'art. 8, autorizzata dalla
struttura  regionale  competente   ai   fini   autorizzativi   e   di
coordinamento ad aderire al sistema; 
    f) organismo associativo: qualsiasi associazione,  a  prescindere
dalla sua forma giuridica, costituita dalla  filiera  dei  produttori
che trattano il medesimo prodotto, ivi comprese le organizzazioni  di
produttori riconosciute; 
    g) organismo di controllo:  ente  pubblico  o  soggetto  terzo  e
indipendente rispondente ai requisiti di cui all'art. 10, che  svolge
l'attivita' di controllo sui processi  di  produzione  applicando  il
piano dei controlli; 
    h)  piano  dei  controlli:  documento  contenente  l'insieme  dei
controlli che  l'organismo  di  controllo  svolge  per  accertare  la
conformita' del processo al disciplinare di produzione; 
    i) autocontrollo: attivita' documentata di verifica, attuata  dal
produttore del rispetto dei requisiti definiti  nel  disciplinare  di
produzione, nonche'  delle  materie  prime  in  ingresso,  dei  mezzi
tecnici, durante i processi di produzione  e  nelle  fasi  successive
alla produzione e trasformazione, fino alla prima vendita; 
    l) vigilanza: attivita' di riscontro e documentazione, a campione
o mirata, sull'efficacia  e  sull'uniformita'  dell'applicazione  del
piano dei controlli; 
    m) rintracciabilita': la capacita' del produttore di  ricostruire
la  storia,  l'utilizzo  o  l'ubicazione  di  un  prodotto   mediante
documentazioni; 
    n) filiera agroalimentare: l'insieme articolato che comprende  le
principali  attivita'  (e  i  loro  principali  flussi  materiali   e
informativi), le tecnologie,  le  risorse  e  le  organizzazioni  che
concorrono    alla    creazione,    trasformazione,    distribuzione,
commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito; 
    o)  tracciabilita':   insieme   degli   obblighi   previsti   dal
disciplinare di produzione  e  dalla  normativa  di  settore  che  la
filiera   agroalimentare   e'   tenuta   ad   applicare    al    fine
dell'identificazione del prodotto; 
    p) non conformita': mancato soddisfacimento di un  requisito  del
prodotto o del produttore al presente regolamento, ai disciplinari di
produzione ed agli atti conseguenti; 
    q) azione correttiva: azione finalizzata ad eliminare le cause di
non conformita'; 
    r) prodotto di  qualita':  prodotto  destinato  all'alimentazione
umana con specificita' di prodotto e/o di processo e/o di  condizioni
ambientali,   avente   caratteristiche   qualitativamente   superiori
rispetto alle norme di  commercializzazione  o  ai  requisiti  minimi
stabiliti dalla normativa; 
    s) tipologie di  prodotti:  prodotti  diversi,  afferenti  a  una
stessa  filiera  agroalimentare,   con   caratteristiche   specifiche
relative ai processi di produzione, ovvero alla qualita' del prodotto
finale. Le diverse tipologie di  prodotto,  afferenti  a  una  stessa
filiera agroalimentare, devono possedere caratteristiche  qualitative
aventi  caratteristiche   qualitativamente   superiori   alle   norme
commerciali correnti in termini di sanita' pubblica  o  salute  delle
piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale
e possono essere oggetto di disciplinari diversi; 
    t)   linee   guida:   insieme    di    disposizioni    sviluppate
sistematicamente, sulla base delle conoscenze acquisite, redatte allo
scopo di rendere  appropriati  i  disciplinari  di  produzione  e  la
documentazione a essi correlata; 
    u)  indicatore  di  compatibilita'  ambientale   ed   energetica:
valutazione dei processi di produzione aziendale che  attribuisce  il
livello di efficienza e di compatibilita' dei processi di produzione.