Art. 4 
 
                    Istituzione elenchi regionali 
 
  1. Sono istituiti: 
    a) l'elenco degli organismi associativi; 
    b) l'elenco dei produttori; 
    c) l'elenco degli organismi di controllo. 
  2. La struttura regionale competente ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento cura l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi,  il
relativo  aggiornamento  nonche'  la  loro  pubblicazione  sul   sito
Internet della Regione.