Art. 4 Istituzione elenchi regionali 1. Sono istituiti: a) l'elenco degli organismi associativi; b) l'elenco dei produttori; c) l'elenco degli organismi di controllo. 2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento cura l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi, il relativo aggiornamento nonche' la loro pubblicazione sul sito Internet della Regione.