Art. 5 
 
                        Compiti della Regione 
 
  1. La Giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,  approva  le
proposte dei disciplinari di produzione e le loro  modifiche  nonche'
l'istituzione di un logo identificativo del sistema  e  del  relativo
manuale d'uso. 
  2. La struttura regionale competente ai  fini  autorizzativi  e  di
coordinamento: 
    a)  valuta   la   documentazione   presentata   dagli   organismi
associativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera  a).  Nel  caso  in  cui  vi  siano  piu'  organismi
associativi per la stessa  tipologia  di  prodotto  disciplinato,  la
struttura iscrive nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),
quello che raccoglie le adesioni del maggior numero di produttori; 
    b) riceve e istruisce, acquisiti i pareri dei settori  competenti
ai fini istruttori, le  proposte  di  disciplinare  presentate  dagli
organismi di controllo; 
    c) approva il piano dei controlli e le sue modifiche; 
    d) vigila sugli organismi di controllo; 
    e) decide in ordine  alle  richieste  di  riesame  da  parte  dei
produttori avverso i richiami scritti, le proposte di  sospensione  e
di revoca; 
    f) autorizza l'uso del logo identificativo a  fini  promozionali,
secondo le modalita' definite con apposito provvedimento; 
    g) approva, acquisiti i pareri dei strutture regionali competenti
ai fini istruttori, le linee  guida  relative  per  ciascuna  filiera
agroalimentare.