Art. 5 Compiti della Regione 1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva le proposte dei disciplinari di produzione e le loro modifiche nonche' l'istituzione di un logo identificativo del sistema e del relativo manuale d'uso. 2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento: a) valuta la documentazione presentata dagli organismi associativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Nel caso in cui vi siano piu' organismi associativi per la stessa tipologia di prodotto disciplinato, la struttura iscrive nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), quello che raccoglie le adesioni del maggior numero di produttori; b) riceve e istruisce, acquisiti i pareri dei settori competenti ai fini istruttori, le proposte di disciplinare presentate dagli organismi di controllo; c) approva il piano dei controlli e le sue modifiche; d) vigila sugli organismi di controllo; e) decide in ordine alle richieste di riesame da parte dei produttori avverso i richiami scritti, le proposte di sospensione e di revoca; f) autorizza l'uso del logo identificativo a fini promozionali, secondo le modalita' definite con apposito provvedimento; g) approva, acquisiti i pareri dei strutture regionali competenti ai fini istruttori, le linee guida relative per ciascuna filiera agroalimentare.