Art. 6 Organismo associativo 1. L'organismo associativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), costituito dalla filiera dei produttori, presenta alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la seguente documentazione: a) l'atto costitutivo e lo statuto, nei quali sia garantito che l'adesione e' aperta a tutti i produttori interessati; b) il disciplinare di produzione; c) l'elenco degli associati con la specificazione del quantitativo prodotto complessivo e per ogni singolo aderente. 2. L'organismo associativo: a) sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta di disciplinare di produzione; b) sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta contenente le modifiche da apportare al disciplinare di produzione approvato; c) rilascia l'approvazione prevista dall'art. 16, comma 3; d) svolge attivita' di promozione e di valorizzazione del prodotto, di informazione del consumatore e di cura degli interessi del sistema.