Art. 6 
 
                        Organismo associativo 
 
  1. L'organismo associativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera  a),
costituito dalla filiera  dei  produttori,  presenta  alla  struttura
regionale competente ai fini  autorizzativi  e  di  coordinamento  la
seguente documentazione: 
    a) l'atto costitutivo e lo statuto, nei quali sia  garantito  che
l'adesione e' aperta a tutti i produttori interessati; 
    b) il disciplinare di produzione; 
    c)  l'elenco  degli   associati   con   la   specificazione   del
quantitativo prodotto complessivo e per ogni singolo aderente. 
  2. L'organismo associativo: 
    a)  sottopone  alla  struttura  regionale  competente   ai   fini
autorizzativi e di  coordinamento  la  proposta  di  disciplinare  di
produzione; 
    b)  sottopone  alla  struttura  regionale  competente   ai   fini
autorizzativi e di coordinamento la proposta contenente le  modifiche
da apportare al disciplinare di produzione approvato; 
    c) rilascia l'approvazione prevista dall'art. 16, comma 3; 
    d)  svolge  attivita'  di  promozione  e  di  valorizzazione  del
prodotto, di informazione del consumatore e di cura  degli  interessi
del sistema.