Art. 7 
 
                     Disciplinari di produzione 
 
  1. La Giunta regionale,  nell'ambito  delle  diverse  tipologie  di
prodotto  afferenti  a  una  stessa  filiera,  approva  uno  o   piu'
disciplinari  di  produzione,  purche'  diversificati  in  base  alle
caratteristiche  specifiche  di  ciascuno  legate  ai   processi   di
produzione, ovvero alla qualita' del prodotto finale  superiore  alle
norme commerciali correnti. 
  2. Il disciplinare di  produzione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera d), redatto secondo quanto stabilito nelle  linee  guida,  di
cui all'art. 5, comma 2,  lettera  g),  definisce  per  ogni  singolo
prodotto: 
    a) la denominazione; 
    b) le caratteristiche specifiche di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c); 
    c)   l'indicazione   delle    materie    prime    prevalenti    e
caratterizzanti,  con  riferimento  allo  Stato  membro   dell'Unione
europea o a Paesi terzi; 
    d) la disciplina di etichettatura del prodotto; 
    e)  le  fattispecie  che  determinano  l'applicazione  delle  non
conformita' gravi in relazione a specifici requisiti tecnici previsti
dalle norme in materia di settore e sanitarie. 
  3. I disciplinari di cui al comma 1, oltre ai requisiti  minimi  di
cui al comma 2,  possono  contenere  requisiti  relativi  ad  aspetti
ambientali.