Art. 7 Disciplinari di produzione 1. La Giunta regionale, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti a una stessa filiera, approva uno o piu' disciplinari di produzione, purche' diversificati in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno legate ai processi di produzione, ovvero alla qualita' del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. 2. Il disciplinare di produzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), redatto secondo quanto stabilito nelle linee guida, di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), definisce per ogni singolo prodotto: a) la denominazione; b) le caratteristiche specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); c) l'indicazione delle materie prime prevalenti e caratterizzanti, con riferimento allo Stato membro dell'Unione europea o a Paesi terzi; d) la disciplina di etichettatura del prodotto; e) le fattispecie che determinano l'applicazione delle non conformita' gravi in relazione a specifici requisiti tecnici previsti dalle norme in materia di settore e sanitarie. 3. I disciplinari di cui al comma 1, oltre ai requisiti minimi di cui al comma 2, possono contenere requisiti relativi ad aspetti ambientali.