Art. 9 
 
                         Piano dei controlli 
 
  1. Il piano dei controlli definisce modalita' e tempi dei controlli
da svolgere sul prodotto  e  sul  produttore,  nonche'  la  frequenza
minima annua da realizzarsi da parte dell'organismo di controllo. 
  2. I controlli di cui al comma 1, consistono in: 
    a) verifiche sull'applicazione  dei  disciplinari  di  produzione
adottati e sulla conservazione  della  documentazione  da  parte  del
produttore; 
    b)  ispezione  dei   luoghi   di   produzione,   preparazione   e
conservazione dei prodotti; 
    c) analisi di campioni dei prodotti qualora prevista nel piano di
controllo; 
    d)  verifica  di  compatibilita'  dei  quantitativi  di  prodotto
certificabile; 
    e) verifica della tracciabilita'  del  prodotto  certificabile  e
certificato. 
  3. Le analisi di cui  al  comma  2,  lettera  c),  sono  svolte  da
laboratori  accreditati  relativamente  alle  specifiche   prove   da
effettuare. 
  4. Gli esiti dei controlli sono evidenziati in rapporti di verifica
ispettiva.