Art. 9 Piano dei controlli 1. Il piano dei controlli definisce modalita' e tempi dei controlli da svolgere sul prodotto e sul produttore, nonche' la frequenza minima annua da realizzarsi da parte dell'organismo di controllo. 2. I controlli di cui al comma 1, consistono in: a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati e sulla conservazione della documentazione da parte del produttore; b) ispezione dei luoghi di produzione, preparazione e conservazione dei prodotti; c) analisi di campioni dei prodotti qualora prevista nel piano di controllo; d) verifica di compatibilita' dei quantitativi di prodotto certificabile; e) verifica della tracciabilita' del prodotto certificabile e certificato. 3. Le analisi di cui al comma 2, lettera c), sono svolte da laboratori accreditati relativamente alle specifiche prove da effettuare. 4. Gli esiti dei controlli sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.