Art. 2 
 
                        Accesso alle spiagge 
 
  1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui  al
comma 1, dell'art. 1  e'  subordinato  al  rispetto  delle  normative
igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o  il  detentore  deve
munirsi di idonea  certificazione  sanitaria  o  del  libretto  delle
vaccinazioni. 
  2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni  non
possono accedere alle zone loro riservate. 
  3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale. 
  4. I proprietari o detentori di  cani  non  identificabili  tramite
microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo  sono
soggetti alle inerenti sanzioni amministrative. 
  5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumita'  dei  bagnanti,
gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello
stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario  o
del detentore. 
  6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le  esigenze
dei non vedenti.