Art. 2 Accesso alle spiagge 1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'art. 1 e' subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni. 2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate. 3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale. 4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative. 5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumita' dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. 6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.