Art. 10 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1.  La  Giunta  regionale  riferisce,  annualmente,  al   Consiglio
regionale in merito  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti
dalla presente legge ed in particolare: 
    a) alle principali attivita' di sensibilizzazione,  educazione  e
prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le
associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse
assegnate; 
    b) all'andamento del fenomeno della violenza di genere  indicando
le capacita' dei servizi delle reti  locali  di  accogliere  in  modo
adeguato le donne vittime e di rispondere  alle  loro  necessita'  di
sostegno e autonomia.