Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014,  mediante
l'istituzione  di  un  apposito  fondo  denominato:  «Fondo  per   il
contrasto alla violenza di genere e  per  la  promozione  delle  pari
opportunita'»,  nel  quale  confluiscono  le  risorse  pari  ad  euro
1.000.000,00 iscritte nell'ambito del programma  04  «Interventi  per
soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12  «Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia», nonche' mediante  le  risorse
iscritte nell'ambito dei  programmi  operativi  della  programmazione
2014-2020,  finanziati  dai  Fondi  strutturali  comunitari,   previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essi  previste.
Per l'anno finanziario 2014, nel  Fondo  confluiscono,  altresi',  le
ulteriori risorse iscritte  nello  stesso  programma  della  medesima
missione, stabilite  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  da
adottarsi  su  proposta  dell'Assessore  competente  in  materia   di
politiche sociali. 
  2. Le risorse finanziarie di cui  al  comma  1  concorrono  con  le
risorse  gia'  assegnate  dagli  enti  per  la  realizzazione   degli
interventi ricompresi nella presente legge.