Art. 2 
 
                        Interventi regionali 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,  la  Regione
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, in particolare: 
  a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e
della  dignita'  della  donna,  anche  in   collaborazione   con   le
istituzioni  e  le  associazioni  delle  donne,  le  associazioni  di
volontariato e il terzo settore, che abbiano  tra  i  loro  scopi  il
contrasto  alla  violenza  contro  le  donne  ed  i  minori,  la  sua
prevenzione e la solidarieta' alle vittime; 
  b) promuove campagne  di  sensibilizzazione  sulla  pari  dignita',
sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna; 
  c) promuove, presso le istituzioni scolastiche  di  ogni  ordine  e
grado, specifici progetti e interventi, anche  rivolti  a  docenti  e
genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti  umani  e  del
rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla  prevenzione  e
al contrasto della violenza e  al  superamento  degli  stereotipi  di
genere nonche' all'acquisizione di capacita' relazionali  dirette  al
miglioramento  dell'autostima,  attraverso  specifici   percorsi   di
educazione all'affettivita'; 
  d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti
e posti in essere dagli uomini, per  agevolare  la  comprensione  del
fenomeno della violenza contro le donne e i minori; 
  e) sostiene e valorizza le esperienze di  aiuto  e  automutuoaiuto,
nonche' le  forme  di  ospitalita'  fondate  sull'accoglienza,  sulla
solidarieta' e sulle relazioni, in particolare, tra donne; 
  f) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in  carico,  di
accoglienza e di  reinserimento  sociale  e  lavorativo  delle  donne
vittime di violenza e dei loro figli; 
  g) promuove e rafforza le  reti  locali,  ove  presenti,  idonee  a
prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle
donne; 
  h) promuove interventi volti a sostenere  l'autonomia  economica  e
psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento
lavorativo,  anche  attraverso  forme  di   sostegno   a   iniziative
imprenditoriali; 
  i) puo' individuare, nell'ambito del proprio  patrimonio,  immobili
da concedere in comodato d'uso alle strutture di cui all'art. 4; 
  j) promuove percorsi specifici per agevolare i  figli  delle  donne
vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel  diritto
allo studio,  anche  attraverso  l'erogazione  di  borse  di  studio,
nonche' azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo; 
  k) sostiene la formazione rivolta agli  operatori  pubblici  e  del
privato  sociale,  compresi  quelli  che  operano  nell'ambito  della
comunicazione, e in  particolare  quelli  facenti  parte  delle  reti
locali; 
  l)  promuove,  anche  attraverso  la  sottoscrizione  di   appositi
protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze  dell'ordine
e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti
formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza  al
fine di incentivare il lavoro in equipe multidisciplinare; 
  m) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e  dei  new
media, campagne  informative  e  azioni  di  sensibilizzazione  della
popolazione e degli  operatori  del  settore  volte  a  proporre,  in
particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna; 
  n) promuove percorsi  formativi  nell'ambito  della  comunicazione,
anche istituzionale, dei media e dei  new  media,  avvalendosi  anche
della collaborazione di universita', istituti di  ricerca,  organismi
professionali e associazioni di categoria; 
  o) sostiene attivita'  dirette  al  potenziamento  della  sicurezza
diurna e notturna di parchi,  giardini  e  altri  luoghi  pubblici  a
rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione  e  l'utilizzo
di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme  di  controllo
del territorio; 
  p) promuove appositi programmi, anche  all'interno  delle  carceri,
per il recupero  delle  persone  maltrattanti  su  indicazione  degli
organi giudiziari o dei servizi sociali  competenti  e  a  favore  di
coloro che li richiedano. 
  2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1  si  conformano  al
rispetto della dignita', della liberta' di espressione, della piena e
libera realizzazione di ogni persona. 
  3. La Regione ha facolta' di costituirsi parte civile  in  tutti  i
processi celebrati nel suo territorio aventi  ad  oggetto  reati  che
presuppongono l'esercizio di condotte violente,  anche  di  carattere
morale, ai danni delle donne e dei minori di  eta',  senza  ulteriori
oneri per la finanza  regionale.  Le  somme  percepite  a  titolo  di
risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalita'  di  cui
alla presente legge.