Art. 3 
 
         Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto 
                   della violenza contro le donne 
 
  1.  La  Regione,  istituisce  presso  la  Presidenza  della  Giunta
regionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
regionale, la cabina di regia per  la  prevenzione  ed  il  contrasto
della violenza contro le  donne,  di  seguito  denominata  cabina  di
regia, con i seguenti compiti: 
  a) coordinare gli interventi e le misure di cui all'art. 2  per  la
prevenzione ed il contrasto della  violenza  contro  le  donne  e  il
sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e  le
iniziative delle strutture di cui all'art. 4; 
  b) formulare e coordinare le proposte, da  sottoporre  alla  Giunta
regionale, in ordine alla predisposizione del piano regionale di  cui
all'art. 7; 
  c) promuovere l'attivazione di una rete regionale  antiviolenza  di
cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le  reti
locali nonche' le associazioni operanti  nel  settore  il  cui  scopo
statutario principale e' il contrasto ad ogni forma di violenza sulle
donne; 
  d) assicurare il raccordo con la rete  nazionale  antiviolenza  del
dipartimento per  le  pari  opportunita'  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  2. La composizione della cabina  di  regia  e'  individuata,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, dalla Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente, ed i membri sono  nominati  con  decreto  del  Presidente
della Regione. I membri della cabina di regia sono scelti  anche  tra
le strutture di cui all'art. 4 e svolgono l'attivita'  gratuitamente,
salvo rimborso delle spese debitamente documentate. 
  3. Il supporto tecnico amministrativo necessario  al  funzionamento
della cabina di regia  e'  assicurato  da  apposita  struttura  della
direzione regionale competente in materia di pari opportunita'