Art. 4 
 
                       Strutture antiviolenza 
 
  1. Le strutture antiviolenza sono strutture  pubbliche  o  private,
disciplinate da un autonomo regolamento interno, la  cui  metodologia
di accoglienza e' basata sulla solidarieta'  e  sulle  relazioni  tra
donne accolte e tra le stesse e il personale professionale. 
  2. Le  strutture  di  cui  al  comma  1  sono  gestite  da  enti  o
associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad
ogni forma di violenza contro le donne ed i minori;  si  rivolgono  a
tutte le donne, che hanno subito  violenza  o  sono  in  pericolo  di
subirla e ai loro figli, senza distinzione o discriminazione  alcuna,
ed, in particolare, comprendono: 
  a) centri antiviolenza; 
  b) case rifugio; 
  c) case di semiautonomia. 
  3. L'attivita' delle strutture di  cui  al  comma  1  e'  integrata
dall'attivita'  di  tutti  gli  organismi   autonomi   presenti   sul
territorio che operano con la metodologia di cui al  comma  1  e  che
offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno  alle  donne  e  ai
loro figli minori,  vittime  di  violenza,  anche  in  situazioni  di
emergenza, quali  sportelli  antiviolenza  e  case  d'accoglienza  in
emergenza. 
  4. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola  o  associata,
possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni
di cui al comma  2  per  definire  le  modalita'  di  gestione  delle
strutture di cui al presente articolo.