Art. 5 
 
                 Centri antiviolenza e case rifugio 
 
  1. I centri antiviolenza e le case rifugio di cui all'art. 4, comma
2, lettere  a)  e  b)  sono  strutture  di  primo  livello  destinate
all'accoglienza delle donne  e  dei  loro  figli,  che  hanno  subito
violenza o che si trovano esposte alla  minaccia  di  ogni  forma  di
violenza. 
  2. I centri antiviolenza e le case rifugio  sono  dotati  di  mezzi
adeguati e di personale competente interamente femminile. 
  3. I centri  antiviolenza  e  le  case  rifugio,  sono  preposti  a
fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza,  maltrattamenti
e abusi extra  o  intrafamiliari,  aiuti  pratici  ed  immediati  per
sottrarle alle situazioni di pericolo e per  ricreare  condizioni  di
vita autonoma e serena. 
  4. I centri antiviolenza, in particolare, offrono: 
  a) ospitalita'; 
  b) orientamento legale; 
  c) consulenza psicologica; 
  d) assistenza sociale; 
  e) assistenza per intraprendere ogni tipo di  azione  necessaria  a
ricreare condizioni di vita autonoma e  serena,  nel  rispetto  della
volonta' della donna; 
  f) supporto ai minori vittime di violenza assistita. 
  5. Ogni centro antiviolenza e casa rifugio  garantisce  l'anonimato
della donna, salvo diversa decisione della stessa. 
  6. Il centro antiviolenza viene istituito, almeno in ogni capoluogo
di provincia, come centro di sostegno,  soccorso  e  ospitalita'  per
donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica,
sessuale e maltrattamenti. 
  7. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola  o  associata,
stabiliscono, in base alle esigenze pervenute l'ubicazione del centro
antiviolenza per il proprio territorio. 
  8. Il centro antiviolenza puo' essere comprensivo  o  collegato  ad
una casa rifugio, che deve presentare caratteri  di  funzionalita'  e
sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori. 
  9. Nei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti  ed,
in particolare, a Roma capitale, puo' essere prevista  l'apertura  di
piu' centri antiviolenza utilizzando sedi di proprieta' pubblica. 
  10. Ogni centro antiviolenza viene dotato di numeri telefonici  con
caratteristiche di pubblica utilita' adeguatamente pubblicizzati.  Il
centralino telefonico e' in funzione 24 ore su 24. 
  11.  Il  centro  antiviolenza   mantiene,   anche   attraverso   la
sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali
con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e
la repressione dei reati, quali pronto  soccorso  ospedalieri,  forze
dell'ordine, consultori familiari, servizi  socio  sanitari,  servizi
pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture  scolastiche
operanti nel territorio. 
  12. Le strutture antiviolenza, anche in  collaborazione  con  altri
soggetti e le associazioni delle donne che abbiano tra i  loro  scopi
la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione
e la solidarieta' alle vittime, predispongono e organizzano  percorsi
di formazione per tutto il personale delle strutture che per  ragioni
di lavoro viene, o potrebbe venire, in  contatto  con  situazioni  di
violenza,  anche  al  fine  di  incentivare  la  presenza  di  equipe
multidisciplinari.