Art. 6 
 
                      Case della semiautonomia 
 
  1. Le case di semiautonomia di cui all'art. 4, comma 2, lettera c),
sono strutture di ospitalita' temporanea, di secondo livello, per  le
donne vittime di violenza e i loro figli minori, che: 
  a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della
violenza; 
  b) necessitano di un periodo limitato  di  tempo  per  compiere  il
percorso di uscita dalla violenza; 
  c) non hanno raggiunto  al  momento  della  dimissione  dai  centri
antiviolenza la piena autonomia per  motivi  psicologici,  culturali,
educativi, legali ed economici. 
  2. Il trasferimento nelle case  di  semiautonomia  avviene  per  il
tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 5, in raccordo con la
rete dei servizi sociali del territorio. 
  3. La permanenza presso  le  case  di  semiautonomia  richiede  una
compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per
il proprio nucleo.