Art. 7 
 
      Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure 
               per contrastare la violenza sulle donne 
 
  1. La Giunta regionale, in coerenza con le  previsioni  del  «Piano
nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» e nel  rispetto
della programmazione socio economica regionale,  adotta,  sentita  la
commissione consiliare competente, sulla base  delle  proposte  della
cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui
all'art. 8, il piano triennale attuativo  degli  interventi  e  delle
misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato
piano. 
  2. Il piano  e'  un  provvedimento  generale  attuativo  di  durata
triennale con il quale la Giunta regionale: 
    a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli  stati  di
bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle  donne
da contrastare; 
    b) stabilisce i criteri per  il  coordinamento  e  l'integrazione
degli interventi di settore che hanno  ricadute  sul  fenomeno  della
violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro  percorsi
di   autonomia,   con   particolare    riguardo    alla    promozione
dell'integrazione delle politiche sociali  e  sociosanitarie  con  le
politiche culturali e familiari, dell'educazione,  della  formazione,
del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza; 
    c) stabilisce i criteri per la sperimentazione  di  interventi  e
servizi volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti  dalla  violenza
di genere ed a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi; 
    d) individua gli interventi di cui all'art. 2 da  realizzare  nel
triennio  e  stabilisce  l'ammontare  delle   risorse   e   la   loro
distribuzione tra gli interventi ed i servizi individuati.