Art. 9 
 
                Compiti e funzioni dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio in particolare: 
  a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e  al
monitoraggio  dei  dati  inerenti  lo  stato  di  applicazione  delle
politiche di pari opportunita', la violenza sulle donne e  assistita,
gli  interventi  di  contrasto  alle  stesse   negli   Stati   membri
dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare
riferimento alla regione; 
  b) svolge indagini, studi,  ricerche  e  attiva  collaborazioni  in
materia di  politiche  di  pari  opportunita'  e  di  contrasto  alla
violenza sulle donne, anche in relazione ai dati ed alle  analisi  di
cui alla lettera a); 
  c) elabora proposte e progetti per  l'effettiva  realizzazione  del
principio di pari opportunita'; 
  d) promuove e diffonde la  cultura  delle  pari  opportunita',  del
rispetto,  della  liberta'  e  della  dignita'  della  donna,   anche
attraverso   l'attivita'    di    informazione    socioeconomica    e
l'organizzazione di seminari e convegni di studio; 
  e) svolge attivita' di monitoraggio degli effetti  delle  politiche
intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando  l'efficacia  degli
interventi regionali. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al  comma
1,  l'Osservatorio  puo'  avvalersi  anche   del   supporto   tecnico
scientifico degli enti di ricerca e delle universita'.