Art. 9 
 
                  Redazione del rapporto ambientale 
 
  1. Sulla base di un  rapporto  preliminare  sui  possibili  impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano  o  programma,  il
proponente e/o l'autorita' procedente entrano in  consultazione,  sin
dai momenti preliminari dell'attivita' di  elaborazione  di  piani  e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in materia ambientale, al fine di definire la portata ed  il  livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
  2. La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato,  si
conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare  di
cui al precedente comma 1. 
  3. La redazione del rapporto  ambientale  spetta  al  proponente  o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del piano o del  programma  e  ne  accompagna  l'intero  processo  di
elaborazione ed approvazione. 
  4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti  e
valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano  o  del
programma proposto potrebbe  avere  sull'ambiente  e  sul  patrimonio
culturale, nonche' le ragionevoli alternative che  possono  adottarsi
in considerazione degli  obiettivi  e  dell'ambito  territoriale  del
piano o del programma stesso. Le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale  a  tale  scopo,  nei  limiti  in   cui   possono   essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle  conoscenze
e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello  di
dettaglio del piano o del programma, sono riportate nell'allegato  VI
al decreto legislativo n. 152/2006. Il rapporto ambientale  da'  atto
della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia  come  sono  stati
presi  in  considerazione  i  contributi   pervenuti.   Per   evitare
duplicazioni  della  valutazione,  possono  essere   utilizzati,   se
pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni  ottenute
nell'ambito di altri livelli decisionali o  altrimenti  acquisite  in
attuazione di altre disposizioni normative. 
  5. La proposta di piano o di programma,  entro  i  quindici  giorni
successivi al ricevimento, e' comunicata, a cura del responsabile del
procedimento,  anche  secondo  modalita'  concordate,   all'autorita'
competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale  e  una
sintesi  non  tecnica  dello  stesso.  Dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso di cui  all'articolo  10,  comma  1,  decorrono  i  tempi
dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale   sono   altresi'   messi   a
disposizione dei soggetti competenti  in  materia  ambientale  e  del
pubblico interessato ai fini previsti  dal  comma  3  del  successivo
articolo 10. 
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente e  presso  gli  uffici  della  Regione  e  delle  Province
regionali  il  cui  territorio  risulti   anche   solo   parzialmente
interessato  dal  piano  o  programma  o  dagli  impatti  della   sua
attuazione. 
  7. L'autorita' competente, entro il termine  perentorio  di  giorni
trenta decorrente dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma
5, primo periodo, comunichera' all'autorita' procedente le  modalita'
per l'avvio delle procedure di consultazione di cui all'articolo  10,
comma 1.