Art. 2 
 
                     Modifiche alla l.r. 9/2004 
 
  1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4  della  l.r.  9/2004
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", in conformita' a quanto
disposto dal regolamento  (UE)  n.  965/2012  della  Commissione  sui
requisiti tecnici e le procedure amministrative per  quanto  riguarda
le operazioni di volo, e redige annualmente un dettagliato  rapporto,
da sottoporre alla Regione e alla commissione  consiliare  competente
in materia di sanita', in cui sono indicati: 
    1) i volumi degli interventi; 
    2)  l'identificazione  e  la  valorizzazione  di  tutti  i  costi
diretti; 
    3)  l'identificazione,   per   singolo   paziente,   dei   luoghi
d'intervento per presa in carico e destinazione; 
    4) le ore di volo dedicate per ogni singolo intervento.".