Art. 2 Modifiche alla l.r. 9/2004 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", in conformita' a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, e redige annualmente un dettagliato rapporto, da sottoporre alla Regione e alla commissione consiliare competente in materia di sanita', in cui sono indicati: 1) i volumi degli interventi; 2) l'identificazione e la valorizzazione di tutti i costi diretti; 3) l'identificazione, per singolo paziente, dei luoghi d'intervento per presa in carico e destinazione; 4) le ore di volo dedicate per ogni singolo intervento.".