Art. 5 
 
                Limitazioni ed entita' dei contributi 
 
  1. I contributi di cui alla presente legge: 
    a) non sono cumulabili con  altri  contributi,  previsti  per  le
medesime finalita' da altre leggi nazionali o regionali, fatte  salve
le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste  dalla  legislazione
vigente; 
    b) competono per un solo veicolo nel corso di  un  quadriennio  a
decorrere dalla data dell'intervento stesso. E' possibile ottenere di
nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui  il  veicolo
oggetto  del  primo  beneficio  sia  stato  cancellato  dal  pubblico
registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo  oggetto
del primo beneficio, il contributo regionale  puo'  essere  richiesto
nel quadriennio ed e' erogabile al netto del rimborso assicurativo. 
  2. Per l'adattamento di un  veicolo,  il  tetto  massimo  di  spesa
ammissibile a contributo e' fissato in 10.000,00 euro  sul  quale  e'
previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta.