Art. 5 Limitazioni ed entita' dei contributi 1. I contributi di cui alla presente legge: a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalita' da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente; b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso. E' possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui il veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale puo' essere richiesto nel quadriennio ed e' erogabile al netto del rimborso assicurativo. 2. Per l'adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo e' fissato in 10.000,00 euro sul quale e' previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta.