Art. 3 Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 1/2014 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2014, le parole: «e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 238, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2014, dopo la parola: «enti» e' inserita la seguente: «pubblici» e dopo le parole: «gestione dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza».