Art. 3 
 
        Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della  legge  regionale
n. 1/2014, le parole:  «e  i  criteri  per  la  determinazione  delle
tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree
territoriali omogenee» sono sostituite dalle  seguenti:  «sulla  base
dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art.  238,  comma  3,
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni». 
  2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 15 della  legge  regionale
n. 1/2014, dopo la parola: «enti» e' inserita la seguente: «pubblici»
e dopo le parole: «gestione dei rifiuti» sono inserite  le  seguenti:
«nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in  materia  di
concorrenza».