Art. 5 
 
                    Inserimento dell'art. 24-bis 
                   della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 1/2014  e'  inserito  il
seguente: 
 
                          «Articolo 24-bis 
 
 
         Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica 
 
  1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  (Attuazione  della
direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche   di   rifiuti)   e
successive modificazioni ed integrazioni, i gestori  di  impianti  di
discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non  siano
in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento  dei
rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra  la
frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di
quest'ultima,  devono  presentare  alla  Regione  e  alla   Provincia
competente per territorio, entro  la  data  del  30  settembre  2014,
programmi di adeguamento, con i seguenti contenuti: 
    a) indicazione dei sistemi di trattamento attualmente praticati; 
      b) interventi di adeguamento necessari; 
      c) il crono-programma  di  realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento, la cui conclusione deve avvenire entro e non oltre il 31
dicembre 2015. 
  2. I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti residenti,
che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati  agli  impianti  di
discarica, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente
per  territorio,  entro  la  data  del  31  ottobre  2014,  programmi
organizzativi che devono indicare: 
    a) le azioni rivolte ad incrementare  la  raccolta  differenziata
delle  frazioni  riciclabili  al  fine  di  raggiungere  i  risultati
previsti dalla vigente normativa; 
    b) le azioni  finalizzate  all'avvio  o  al  potenziamento  della
raccolta differenziata della frazione organica,  con  il  conseguente
conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti  di
trattamento diversi dalle discariche; 
    c) la determinazione e relativa tempistica della  percentuale  di
intercettazione della frazione organica da raggiungere. 
  3. La Provincia competente per  territorio  provvede,  entro  dieci
giorni dal ricevimento dei programmi di adeguamento e  dei  programmi
organizzativi, ad indire, previa  verifica  della  completezza  della
documentazione, una conferenza di servizi a cui  partecipa  anche  la
Regione. 
  Nell'ambito della conferenza  di  servizi  vengono  contestualmente
adottati i provvedimenti in merito a: 
    a) i programmi di adeguamento di cui al comma 1; 
    b) i programmi organizzativi di cui al comma 2; 
    c) le  necessarie  modifiche  ed  integrazioni  ai  provvedimenti
autorizzativi in corso, comprensive delle prescrizioni in  ordine  al
monitoraggio dell'attuazione degli interventi programmati. 
  La conferenza di servizi deve  concludersi  entro  il  31  dicembre
2014. 
  4. I comuni con popolazione inferiore a 20.000  abitanti  residenti
presentano comunque il programma organizzativo entro il  31  dicembre
anche tramite le aree territoriali omogenee di cui  all'art.  16  ove
gia' operative. Tali programmi, trasmessi alla Provincia competente e
alla Regione, sono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento. 
  5. Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalita'
operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge,  fino  alla  adozione  dei
provvedimenti di cui al comma 3 e comunque non oltre il  31  dicembre
2014. 
  6. Successivamente all'approvazione dei programmi  di  adeguamento,
gli impianti di  discarica  possono  operare  nei  limiti  e  con  le
modalita' stabilite nei  provvedimenti  autorizzativi  modificati  ed
integrati ai sensi del comma 3. 
  7. La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui  al
comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei  termini  indicati,
ovvero la mancata approvazione di detti programmi  nell'ambito  della
conferenza di cui al comma 3, comporta  la  immediata  decadenza  ope
legis ell'autorizzazione all'esercizio. 
  8. La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei
rifiuti nei  termini  previsti  comporta  la  sospensione  ope  legis
dell'autorizzazione all'esercizio. 
  9.  La  mancata  presentazione   o   approvazione   dei   programmi
organizzativi di cui al comma 2 da parte dei comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti, ovvero la  mancata  realizzazione  degli
interventi  per  la  raccolta  differenziata  nei  termini  previsti,
comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli
impianti di discarica. 
  10. L'applicazione del divieto di cui al comma 9 avviene sulla base
delle informazioni fornite da parte della Regione  ai  gestori  degli
impianti di discarica. 
  11. In ogni caso il conferimento dei  rifiuti  presso  impianti  di
discarica deve avvenire nel rispetto di quanto indicato  dal  decreto
del Ministro dell'ambiente  27  settembre  2010  (Ammissibilita'  dei
rifiuti in discarica).». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
    Genova, 5 agosto 2014 
 
                    Il vice Presidente: Montaldo