Art. 9 
 
            Modifica dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal
seguente: «1. L'area destinata ai servizi e' accessibile ai mezzi  di
servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui
all'art. 3 comma 1 lettera a) numero 2)  e  lettera  b)  della  legge
regionale  n.  8/2006  sono   assoggettate   all'applicazione   della
normativa statale per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche
prevista per le attivita' ricettive nelle quali sono inserite».