Allegato Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. (Omissis). CAPO I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e societa' consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). 2. I finanziamenti per l'attivita' di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitivita' delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale. Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto da: a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 di data 24 dicembre 2013; b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187 di data 26 giugno 2014; non e' prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 4 del medesimo regolamento. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; c) microimprese, piccole imprese e medie imprese: imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014; d) organismo di ricerca: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; e) collaborazione tra imprese: la realizzazione di un progetto unitario di ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti; f) alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado; g) costi diretti: spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale; h) costi indiretti: spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria; i) nuove imprese artigiane: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non piu' di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana gia' iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana gia' iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo; j) imprenditoria giovanile: imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di eta' compresa tra i 18 e 40 anni o le societa' i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni; k) imprenditoria femminile: imprese individuali gestite da donne o le societa' di persone e societa' cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne e le societa' di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne. Art. 4. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese artigiane ed i consorzi e le societa' consortili artigiane, anche in forma cooperativa. 2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite; b) non essere in situazione di difficolta', secondo la definizione di cui all'allegato A; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; f) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. 3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attivita' artigiana, cosi' come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato. CAPO II Iniziative finanziabili e spese ammissibili Art. 5. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, le seguenti iniziative, purche' strettamente funzionali all'attivita' artigiana svolta: a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca; b) attivita' di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo; c) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione, di seguito denominati progetti di innovazione. 2. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e' finanziabile il costo per la certificazione delle spese. Art. 6. Settori esclusi 1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art. 5, le attivita' e le tipologie di aiuto nonche' le imprese in difficolta' come elencati e definiti nell'allegato A. 2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2 relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le attivita' e le tipologie di aiuto come elencati e definiti nell'allegato B. Art. 7. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «de minimis», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea. Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate ai sensi dell'art. 10, comma 2. 2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese: a) spese di personale dipendente; b) spese di personale per collaboratori occasionali o a progetto; c) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL; d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; qualora tali beni non siano soggetti ad ammortamento, e' ammessa a contributo la quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed un periodo convenzionale di dodici mesi. In ogni caso, la spesa ammissibile non puo' essere superiore al costo effettivamente sostenuto; e) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per l'acquisizione di brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attivita' di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione; per le suddette spese, i prestatori dei servizi devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente; f) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino; g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attivita' di ricerca all'origine di tali diritti di proprieta' industriale; in particolare: 1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonche' spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; 2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni; 3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto; h) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a g) ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111 (Approvazione del metodo per la determinazione forfetaria delle spese generali quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo); i) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 5 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo. 3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), riferibili alle figure del responsabile della ricerca, dei ricercatori e del personale tecnico ed ausiliario, trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo e' impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo per il personale di cui alla lettera a) del comma 2 e 900 ore/uomo per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 2; b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo); i collaboratori occasionali o a progetto sono equiparati al personale di cui alla lettera c) del comma 2, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato D; c) si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D previsti per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa; d) le ore dedicate al progetto sono registrate nel diario della ricerca; e) il responsabile della ricerca, i ricercatori, il personale tecnico ed ausiliario sono in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum; quest'ultimo non e' richiesto per il personale tecnico ed ausiliario se dipendente dell'impresa; f) la congruita' delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, e' soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato. 4. I costi ammissibili sono imputati al progetto di sviluppo al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa puo' ottenere: a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota; b) dall'alienazione a terzi del prototipo o dallo sfruttamento dello stesso nell'attivita' ordinaria dell'impresa. 5. Nel caso di sfruttamento del prototipo, il recupero e' calcolato percentualmente sull'investimento complessivo o sul valore delle singole voci di spesa che concorrono alla realizzazione del prototipo. 6. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attivita' di cui al comma 2, lettera e), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca. 7. Il responsabile della ricerca puo' essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il responsabile della ricerca e' in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi. 8. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese: a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione: 1) consulenza gestionale; 2) assistenza tecnologica; 3) servizi di trasferimento di tecnologie; 4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprieta' intellettuale e di accordi di licenza; 5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare; b) relativamente ai servizi di sostegno all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualita', test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca o di sviluppo da realizzare. 9. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi e' un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole. 10. Sono altresi' ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, i costi connessi all'attivita' di certificazione della spesa di cui all'art. 5, comma 2, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita' di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 11. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale degli addetti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruita' e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nonche' l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale. Art. 9. Spese non ammissibili 1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a: a) personale che svolge attivita' amministrativa e di ordinaria gestione, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale; b) responsabile della ricerca, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario e prestatori di servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera e) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attivita' da svolgere nel progetto; c) beni immobili, impianti generali, opere edili; d) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi; e) noleggio o acquisizione in leasing di strumentazioni e di attrezzature; f) scorte; g) acquisto di beni o materiali usati; h) la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado; i) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilita' o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma 10, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma 2, lettera g); j) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti Internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicita', studi di fattibilita', ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma 8, lettera b); k) certificazione di qualita', omologazione ed attestazioni di conformita', ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma 8, lettera b); l) canoni di manutenzione e assistenza; m) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; n) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; o) spese per aggiornamento software. Art. 10. Avvio, durata e conclusione delle iniziative 1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa. 2. Le imprese avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo. 3. Per avvio dell'iniziativa si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento a seconda del verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca; b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura; c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura; d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo. 4. Il progetto puo' avere una durata massima di trenta mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 19. 5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attivita' legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca; b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura; c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione, specificata nella fattura o nella documentazione equipollente; d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo. 6. Le imprese comunicano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'art. 19, nei termini ivi previsti. 7. In difetto della comunicazione di cui al comma 6, l'ufficio competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere; qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione e' revocato. Art. 11. Limiti di spesa e di contributo 1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile e' pari o superiore ai seguenti limiti: a) per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione: 1) 25.000 euro per le piccole e medie imprese; 2) 20.000 euro per le microimprese; b) per i progetti esclusivamente di innovazione: 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese; 2) 10.000 euro per le microimprese. 2. Il contributo e' revocato qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione sia inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1. 3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa e' di 400.000 euro. Tale limite puo' essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualita' considerata. Art. 12. Intensita' dell'aiuto 1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del: a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese; b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese. 2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensita' massima dell'aiuto di cui al comma 1 puo' essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi: a) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attivita' di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attivita' in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva; b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane, alle seguenti condizioni: 1) che le singole imprese siano indipendenti l'una dall'altra; 2) che nessuna sostenga singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto organico realizzato in collaborazione; 3) che le singole imprese presentino domanda di contributo a valere sul presente regolamento con le modalita' di cui all'art. 13, comma 7; 4) che tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione siano ammesse a contributo e riguardino un unico progetto organico comprendente una o piu' iniziative di cui all'art. 5. 3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non puo' essere superiore all'intensita' di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria. 4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensita' massima dell'aiuto non puo' in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili. 5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni. 6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'art. 5, comma 2, l'intensita' massima di aiuto e' fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011. CAPO III Procedimento di concessione Art. 13. Presentazione delle domande 1. La domanda di contributo e' presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione centrale attivita' produttive, Servizio industria e artigianato, in seguito denominato ufficio. 2. Con decreto del Direttore centrale attivita' produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato, sono fissati i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD). 3. Prima del termine iniziale e' possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www. regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano. 4. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 9, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa, e' inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalita' indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di contributo, in seguito denominate linee guida. 5. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualita', nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6, e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico comprendente una o piu' iniziative di cui all'art. 5. 6. Non presentano domanda le imprese che, al momento della presentazione della stessa, hanno uno o piu' progetti finanziati dall'ufficio a valere sul presente regolamento o su bandi emanati in attuazione della programmazione comunitaria, per i quali e' ancora pendente il termine di conclusione, come comunicato ai sensi della disciplina di riferimento, ovvero oggetto di successiva proroga, fatti salvi i progetti conclusi anticipatamente, da comunicare tempestivamente all'ufficio competente. 7. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono inoltrate in via telematica, secondo le modalita' indicate nelle linee guida. 8. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato: a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attivita' produttive; b) le linee guida; c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 9. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare: a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese; b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), c), d) e f) ed il rispetto: 1) della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 2) dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; 3) del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7; c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 8, lettera c); d) il curriculum dei soggetti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c); il curriculum non e' richiesto per i tecnici ed altro personale ausiliario qualora dipendenti dell'impresa; e) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori dei servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera e) e comma 8, lettera a); f) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della percentuale di aiuto; ove non disponibile, lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, al fine della conferma della maggiorazione nella percentuale di aiuto o del punteggio premiale previsto, il contratto e' presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa; g) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto. 10. Le modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 8, lettera c). Art. 14. Istruttoria delle domande 1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonche' la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. E' consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione resa ai sensi del comma 2 non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il responsabile del procedimento assegna all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. 4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'art. 13, comma 5, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD. 5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 6, lettera h) e di insufficiente disponibilita' finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 15. 6. La domanda per accedere agli incentivi e' archiviata e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi: a) la domanda e' inoltrata con modalita' diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD; b) la domanda per accedere agli incentivi non e' redatta secondo i criteri e le modalita' previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera a) e l'irregolarita' non e' sanabile; c) la domanda e' ulteriore rispetto alla prima presentata dalla medesima impresa nell'ambito della stessa annualita'; d) la domanda e' presentata da impresa beneficiaria di contributi a valere sul presente regolamento o bando emanato in attuazione della programmazione comunitaria senza che sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 6; e) il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente; f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 3 non consente, sentito il Comitato, di concludere l'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti; g) per insufficiente disponibilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 15, comma 4; h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. Art. 15. Concessione del contributo 1. Le domande sono esaminate tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. L'ordine cronologico e' determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD. 2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centottantanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione e le informazioni richieste per l'espletamento delle attivita' istruttorie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati ai patti di stabilita' e crescita fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alle imprese interessate e' data comunicazione dell'esaurimento delle risorse finanziarie, la quale interrompe i termini per la concessione del contributo. 3. Nel caso di sopravvenute risorse finanziarie in sede di assestamento del bilancio, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili. 4. Le domande non istruite a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria o dei limiti derivanti dai patti di stabilita' e crescita e per le quali non sia intervenuto il decreto di prenotazione delle risorse entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio entro il 31 dicembre e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. 5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, e' disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda o con i fondi stanziati nell'anno successivo. Il provvedimento integrativo di concessione e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili. 6. Il termine per la concessione del contributo e' interrotto per effetto del preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 14, comma 5. 7. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione. 8. Prima della concessione del contributo relativo alle spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 5, comma 2, l'Ufficio competente acquisisce dall'impresa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai fini della verifica del rispetto dei limiti «de minimis». L'impresa rilascia la dichiarazione sulla base del modello pubblicato sul sito Internet di cui all'art. 13, comma 2, previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'importo dell'incentivo da concedere. Art. 16. Valutazione tecnica e livello del progetto 1. La valutazione tecnica del singolo progetto e' effettuata in fase istruttoria dal Comitato, che esprime il proprio parere tecnico secondo i criteri indicati nell'allegato C riferiti ai contenuti, agli obiettivi del progetto, alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'impresa nelle zone di svantaggio socio-economico di cui agli allegati E ed F. 2. Sulla base del parere di cui al comma 1, e' attribuito un punteggio che colloca il progetto in uno dei seguenti tre livelli di valore: a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36: 80 per cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55: 90 per cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56: 100 per cento dell'intensita' massima di contributo ammessa. 3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 21 punti non sono ammessi. 4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualita' considerata, puo' aggiornare in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, le percentuali del contributo di cui al comma 2 da applicarsi alle intensita' massime di aiuto stabilite ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 12, con facolta' di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate. 5. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1 dell'allegato C e dalle lettere a) e b) del punto 5. 6. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione. CAPO IV Erogazione in via anticipata Art. 17. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, entro novanta giorni dalla richiesta nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. 2. L'erogazione in via anticipata del contributo concesso di cui al comma 1 e' richiesta prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. 3. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere modificata dalla Giunta regionale, in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualita' considerata, in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilita' e crescita. CAPO V Variazioni all'iniziativa Art. 18. Variazioni all'iniziativa ammesse a contributo 1. Fatte salve le spese impreviste intervenute ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera i), il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'iniziativa ammessa a contributo, il soggetto beneficiario da' tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione eventuale delle variazioni, entro novanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunita' o sussistano dubbi circa la conformita' tra il progetto preventivato e la variazione proposta. 3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformita' tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato. 4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, ne' della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'art. 5. 5. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo. 6. La comunicazione di cui al comma 2 non e' ammessa se presentata prima della concessione del contributo. CAPO VI Proroga dell'avvio e della conclusione delle iniziative e rendicontazione della spesa Art. 19. Proroghe 1. La proroga del termine di avvio dell'iniziativa e' ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo. 2. L'impresa beneficiaria puo' presentare una o piu' richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 6. 3. Le proroghe dei termini di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi. 4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalita' originaria. Art. 20. Presentazione della rendicontazione 1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, comunicata ai sensi dell'art. 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 3. 2. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione. 3. La modulistica di presentazione della rendicontazione e' compilata on line attraverso il sistema GOLD, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro e' effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema GOLD, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa. 4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo. Sono considerate presentate nei termini le rendicontazioni pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, purche' inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione. 5. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura «progetto di collaborazione tra imprese». 6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg. it, nella sezione dedicata al settore artigianato lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attivita' produttive. Art. 21. Modalita' di rendicontazione 1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare: a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti; b) documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali; c) la documentazione di cui ai commi 4 e 6, attestante il pagamento della documentazione di spesa; d) copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca qualora non allegato alla domanda di contributo; e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) e f); f) per il personale impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativamente al personale dipendente e copia degli eventuali contratti di collaborazione occasionale o a progetto; g) ulteriore documentazione prevista dal modello di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 20, comma 6. 2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere d), e), f), g) e i) e comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilita' a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, la documentazione dei costi di inventario di magazzino e' costituita dai buoni di prelievo. 3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 8, comma 10, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, pena la non ammissibilita' a contributo. 4. Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale. 5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del versamento. L'ufficio competente puo' valutare l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalita', che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. 6. Per i documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro e' consentito il pagamento effettuato con modalita' diverse da quelle di cui al comma 4; in tal caso, il pagamento medesimo e' attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese, ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore, con dicitura «pagato», firma, data e timbro del fornitore medesimo. 7. Entro il termine di rendicontazione di cui all'art. 20, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilita' delle stesse. Art. 22. Certificazione delle spese 1. I beneficiari possono avvalersi dell'attivita' di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo criteri e modalita' stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la modulistica di cui all'art. 20, comma 3. 2. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione della documentazione di cui all'art. 21, comma 1, lettere b), c) ed f), compresi gli eventuali buoni di prelievo. CAPO VII Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione del contributo Art. 23. Liquidazione del contributo 1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente puo' richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. 4. Il decreto di liquidazione del contributo e' emanato dall'ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunita' e sussistano dubbi circa la conformita' tra il progetto preventivato e quello realizzato. 6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato. 7. Il contributo liquidabile non e' in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 8. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi di variazione previsti dall'art. 24. Art. 24. Rideterminazione del contributo concesso 1. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto, il punteggio e' rideterminato e il contributo concesso e' aggiornato nell'intensita' di aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio comporti la variazione del livello di valutazione: a) criteri ambientali; b) progetto svolto in collaborazione con l'organismo di ricerca; c) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo; d) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati E ed F. 2. Il contributo concesso e' decurtato delle maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 2 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione con l'organismo di ricerca ovvero la collaborazione tra imprese. 3. Il contributo concesso e' rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 18. 4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. Art. 25. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. La sospensione dell'erogazione del contributo puo' essere disposta ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. CAPO VIII Obblighi dei beneficiari, controlli e revoche Art. 26. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari sono tenuti a: a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda; b) essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane al momento della liquidazione del contributo qualora non siano gia' iscritti al momento della presentazione della domanda; c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e f) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo; d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 10, comma 6; e) mantenimento di una attivita' artigiana cosi' come registrata nella visura camerale coerente con il progetto presentato. f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa al «de minimis» di cui all'art. 15, comma 8; g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, comma 1 e comma 2; h) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 18; i) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; j) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate ai sensi dell'art. 19; k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 28; l) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unita' operativa, la ragione sociale; m) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata; n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 2; o) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; p) nel caso di cui all'art. 22, conservare i titoli originari di spesa, nonche' la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 2. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa svolgente attivita' artigiana di uno Stato membro non abbia la sede o un'unita' operativa sul territorio regionale, l'apertura in regione della sede o dell'unita' operativa presso il registro delle imprese deve intervenire prima o contestualmente all'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. Nel caso di mancata iscrizione al registro delle imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia della sede o dell'unita' operativa al momento dell'avvio del progetto il contributo non viene concesso o viene revocato. Art. 27. Vincoli di destinazione 1. Per i due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa i soggetti beneficiari rispettano i seguenti obblighi: a) mantenere la sede o l'unita' operativa nel territorio regionale, qualora l'importo liquidato sia di importo superiore a 50.000 euro; b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o i progetti pilota per i quali non e' stato applicato il recupero di cui all'art. 8, comma 4. 2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari, trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', secondo il modello pubblicato sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. 3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione ne' la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa. Art. 28. Conferma delle agevolazioni 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 27, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni: a) il subentrante e' in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni; b) e' verificata la prosecuzione dell'attivita' in capo al subentrante; c) e' mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di destinazione di cui all'art. 27 per il periodo residuo. 2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attivita' con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. 3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione. Trova applicazione il comma 3. Art. 29. Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione e' revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora: a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda; b) sia decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della data di effettivo avvio e di conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 10, comma 7; c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'art. 20, comma 1; d) siano variate, ai sensi dell'art. 24, comma 1, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di 21 punti; e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'art. 11, comma 1; f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 50 per cento; g) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo; h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) ed i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, comma 1; i) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28. 3. Il provvedimento di concessione e' revocato ovvero il contributo concesso e' rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicita' del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. 5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti gia' emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 30. Controlli e verifiche tecniche 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonche' per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 2. Nel corso dell'intero procedimento puo' essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie. CAPO IX Norme transitorie e finali Art. 31. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007). Art. 32. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 33. Norme transitorie e finali 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sul decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12) e successive modifiche e integrazioni, continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'anno 2014 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 e non finanziate per insufficiente disponibilita' delle risorse finanziarie entro la chiusura dell'esercizio medesimo. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 18 della legge regionale n. 27/2014 le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'anno 2013 a valere sul Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli-Venezia Giulia non finanziate per insufficiente disponibilita' delle risorse finanziarie. 4. Alle domande di cui ai commi 2 e 3 si applicano le percentuali di contributo gia' applicate alle domande presentate nelle annualita' 2013 e 2014 e finanziate, corrispondenti alle percentuali di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento. 5. I termini del procedimento per la concessione del contributo per le domande di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. L'Ufficio competente richiede alle imprese che hanno presentato domanda di contributo ai sensi dei commi 2 e 3 conferma dell'interesse a sviluppare il progetto presentato nonche' eventuale ulteriore documentazione per l'espletamento delle attivita' istruttorie delle domande di contributo. Art. 34. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0138/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12). Art. 35. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.