Allegato 
 
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per  la  concessione
  di contributi alle imprese artigiane per investimenti  in  ricerca,
  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed  innovazione,  ai   sensi
  dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n.
  12. 
    (Omissis). 
 
                               CAPO I 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per  la
concessione  alle  imprese  artigiane  e  loro  consorzi  e  societa'
consortili  di  contributi  per   la   ricerca,   lo   sviluppo,   il
trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis,
comma 1, della legge regionale 22  aprile  2002,  n.  12  (Disciplina
organica dell'artigianato). 
    2. I finanziamenti  per  l'attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
finalizzati a rafforzare la competitivita'  delle  imprese  artigiane
del Friuli-Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo  delle
basi  scientifiche  e  tecnologiche   del   tessuto   imprenditoriale
regionale. 
 
                               Art. 2. 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi per le iniziative di cui al presente  regolamento
sono concessi nel rispetto di quanto previsto da: 
    a)  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352 di data 24 dicembre 2013; 
    b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno
2014 che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 187 di data 26 giugno 2014; non e' prevista la concessione
di singoli aiuti di importo elevato che  raggiungano  o  superino  le
soglie previste dall'art. 4 del medesimo regolamento. 
 
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) ricerca industriale: ricerca pianificata o  indagini  critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    b) sviluppo sperimentale:  l'acquisizione,  la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    c) microimprese, piccole imprese e  medie  imprese:  imprese  che
soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento  (UE)  n.
651/2014; 
    d) organismo di ricerca: un'entita' (ad  esempio,  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    e) collaborazione tra imprese: la realizzazione  di  un  progetto
unitario di ricerca  e  sviluppo  da  parte  di  almeno  due  imprese
artigiane indipendenti; 
    f) alle normali condizioni di mercato: una situazione in  cui  le
condizioni relative all'operazione tra i contraenti non  differiscono
da quelle che sarebbero applicate  tra  imprese  indipendenti  e  non
contengono alcun elemento di collusione. Il principio  delle  normali
condizioni di mercato si considera  soddisfatto  se  l'operazione  si
svolge  nel  quadro  di  una  procedura  aperta,  trasparente  e  non
discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione
di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti  a  fronte  di
rapporti giuridici instaurati,  a  qualunque  titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi,  parenti
ed affini sino al secondo grado; 
    g) costi diretti: spese  direttamente  connesse  al  progetto  di
ricerca  e  di  sviluppo,  quali   spese   di   personale,   per   la
strumentazione e le attrezzature, per  la  ricerca  contrattuale,  le
competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza  ed  i
servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese  connesse
all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di  altri  diritti
di proprieta' industriale; 
    h) costi indiretti: spese non direttamente connesse  al  progetto
di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per  il  funzionamento
operativo  dell'impresa,  concernenti  telefono,  energia  elettrica,
riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria; 
    i)  nuove  imprese  artigiane:   imprese   che   alla   data   di
presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo
provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non piu' di ventiquattro
mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e  il
titolare o il socio imprenditore dell'impresa  richiedente  non  deve
risultare titolare o socio imprenditore  di  impresa  artigiana  gia'
iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di  impresa  non
artigiana  gia'  iscritta  al  registro  imprese  nei   cinque   anni
precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo; 
    j)   imprenditoria   giovanile:   imprese   individuali   gestite
esclusivamente da giovani di eta' compresa tra i 18 e 40  anni  o  le
societa' i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in
maggioranza assoluta giovani di eta' compresa tra  i  18  e  35  anni
ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni; 
    k) imprenditoria femminile: imprese individuali gestite da  donne
o le societa' di persone e societa' cooperative costituite in  misura
non inferiore al 60 per cento da donne e le societa' di  capitale  le
cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a
donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti  per  2/3  da
donne. 
 
                               Art. 4. 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese artigiane  ed
i consorzi  e  le  societa'  consortili  artigiane,  anche  in  forma
cooperativa. 
    2. I soggetti di cui al comma 1, compresi  i  singoli  componenti
dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere regolarmente costituite; 
      b)  non  essere  in  situazione  di  difficolta',  secondo   la
definizione di cui all'allegato A; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      d) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); 
      e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione  del
contributo previste dalla vigente normativa antimafia; 
      f) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  a
seguito di una decisione di recupero della Commissione  che  dichiara
un aiuto illegale e incompatibile con  il  mercato  comune  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del  22
marzo 1999. 
    3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda  di  contributo,  il
beneficiario  deve  svolgere  un'attivita'  artigiana,   cosi'   come
registrata  nella  visura  camerale,   coerente   con   il   progetto
presentato. 
 
                               CAPO II 
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili 
 
 
                               Art. 5. 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge  regionale  n.
12/2002, sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui  al
regolamento  (UE)  n.  651/2014,  le  seguenti  iniziative,   purche'
strettamente funzionali all'attivita' artigiana svolta: 
    a)  progetti  di  ricerca  industriale,  di  seguito   denominati
progetti di ricerca; 
    b) attivita' di  sviluppo  sperimentale,  di  seguito  denominate
progetti di sviluppo; 
    c) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi  e
all'organizzazione, di seguito denominati progetti di innovazione. 
    2. Relativamente alla realizzazione delle iniziative  di  cui  al
comma 1 ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e' finanziabile
il costo per la certificazione delle spese. 
 
                               Art. 6. 
                           Settori esclusi 
 
    1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014,  sono  escluse  dai
benefici previsti per le iniziative di cui all'art. 5, le attivita' e
le tipologie di aiuto nonche' le imprese in difficolta' come elencati
e definiti nell'allegato A. 
    2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono  escluse  dai
benefici previsti per le  iniziative  di  cui  all'art.  5,  comma  2
relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le  attivita'  e
le tipologie di aiuto come elencati e definiti nell'allegato B. 
 
                               Art. 7. 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art.  1  non
sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato
e incentivi «de minimis», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi
ad oggetto le stesse spese. 
    2. In deroga a quanto disposto dal comma  1,  i  contributi  sono
cumulabili nel limite massimo della  spesa  effettivamente  sostenuta
con ulteriori misure  di  incentivazione  non  costituenti  aiuti  di
Stato, su valutazione della Commissione europea. 
 
                               Art. 8. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla
realizzazione delle  iniziative  finanziabili  sostenute  dal  giorno
successivo alla data di presentazione della domanda in relazione alle
iniziative avviate ai sensi dell'art. 10, comma 2. 
    2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo  sono  ammissibili  le
seguenti spese: 
    a) spese di personale dipendente; 
    b) spese di personale per collaboratori occasionali o a progetto; 
    c) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci
o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL; 
    d)  spese  per  l'acquisto  di  strumentazione,  di  attrezzature
specifiche,  nuove  di   fabbrica   e   di   software   specialistici
strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono  ammessi
a contributo i costi di  ammortamento,  limitatamente  ad  una  quota
derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo  del  bene
nell'ambito del progetto ed  il  periodo  di  ammortamento  calcolato
conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo  decorre
dalla data di consegna del bene specificata nella  documentazione  di
trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla
data della relativa fattura; qualora tali beni non siano soggetti  ad
ammortamento, e' ammessa a contributo la quota derivante dal rapporto
tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto
ed un periodo convenzionale di dodici mesi. In ogni  caso,  la  spesa
ammissibile  non  puo'  essere  superiore  al  costo   effettivamente
sostenuto; 
    e) spese per la  ricerca  contrattuale,  per  le  prestazioni  di
terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze  tecniche,  per
l'acquisizione di brevetti e per  i  servizi  equivalenti  utilizzati
esclusivamente per l'attivita' di ricerca  e  sviluppo,  acquisiti  o
ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  tramite  una   transazione
effettuata alle normali condizioni di mercato e  che  non  comportino
elementi di collusione; per  le  suddette  spese,  i  prestatori  dei
servizi  devono   essere   in   possesso   di   adeguata   esperienza
professionale in relazione all'attivita' da  svolgere  nel  progetto,
come documentata da curriculum o  scheda  di  presentazione  o  altra
documentazione equipollente; 
    f) spese per materiali, relativamente all'acquisto  di  materiali
di  consumo  specifico,  di  ricambio  o  durevoli   e   direttamente
imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso  di
utilizzo  di  materiali  presenti  a  magazzino,  i   medesimi   sono
individuati in base ai buoni di  prelievo  e  imputati  al  costo  di
inventario di magazzino; 
    g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di  brevetti
e di altri diritti di  proprieta'  industriale  a  concorrenza  degli
stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca  e  allo  sviluppo,
per quanto riguarda le  attivita'  di  ricerca  all'origine  di  tali
diritti di proprieta' industriale; in particolare: 
    1) spese da sostenere prima della concessione del  diritto  nella
prima giurisdizione, ivi comprese  quelle  per  la  preparazione,  il
deposito e la trattazione della domanda, nonche'  spese  connesse  al
rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; 
    2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di
ottenere la  concessione  o  la  validazione  del  diritto  in  altre
giurisdizioni; 
    3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto; 
      h) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella
misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a)  a
g) ammessi a contributo, al netto delle spese  generali  medesime  ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010,  n.
111 (Approvazione del metodo per la determinazione  forfetaria  delle
spese  generali  quali  costi  indiretti  per  la  realizzazione  dei
progetti di ricerca e sviluppo); 
      i) spese impreviste, calcolate nella misura massima del  5  per
cento dell'investimento, relative a variazioni di  costo  intervenute
in fase di realizzazione del progetto  e  rendicontate  a  consuntivo
nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo. 
    3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettere a), b) e
c), riferibili  alle  figure  del  responsabile  della  ricerca,  dei
ricercatori  e  del  personale   tecnico   ed   ausiliario,   trovano
applicazione le seguenti disposizioni: 
      a) le spese sono ammissibili nella misura in cui  il  personale
medesimo e' impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di
1800 ore/uomo per il personale di cui alla lettera a) del comma  2  e
900 ore/uomo per il personale di cui alle lettere b) e c)  del  comma
2; 
      b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun
soggetto,  si  applicano   i   costi   standard   unitari,   indicati
nell'allegato D, ai sensi della deliberazione della Giunta  regionale
17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per  la
definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca
e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori  che
intervengono nel progetto di ricerca  e  sviluppo);  i  collaboratori
occasionali o a progetto sono equiparati al  personale  di  cui  alla
lettera c) del comma 2, ai fini dell'applicazione dei costi  standard
indicati nell'allegato D; 
    c) si applicano i costi standard unitari, indicati  nell'allegato
D  previsti  per  i  titolari,  collaboratori   familiari,   soci   o
amministratori  dell'impresa,  anche  nel  caso  in  cui  gli  stessi
risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa; 
    d) le ore dedicate al progetto sono registrate nel  diario  della
ricerca; 
    e) il responsabile della ricerca,  i  ricercatori,  il  personale
tecnico  ed  ausiliario  sono  in  possesso  di  adeguata  esperienza
professionale in relazione all'attivita' da  svolgere  nel  progetto,
come documentata da curriculum; quest'ultimo non e' richiesto per  il
personale tecnico ed ausiliario se dipendente dell'impresa; 
    f) la congruita' delle spese  di  personale,  in  relazione  alle
dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e
l'adeguata esperienza professionale, e' soggetta alla valutazione del
Comitato tecnico consultivo  per  le  politiche  economiche,  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico), di seguito denominato Comitato. 
    4. I costi ammissibili sono imputati al progetto di  sviluppo  al
netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa  puo'
ottenere: 
    a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di  progetti  di
dimostrazione iniziale o di progetti pilota; 
    b) dall'alienazione a terzi del prototipo  o  dallo  sfruttamento
dello stesso nell'attivita' ordinaria dell'impresa. 
    5. Nel  caso  di  sfruttamento  del  prototipo,  il  recupero  e'
calcolato percentualmente sull'investimento complessivo o sul  valore
delle singole voci di spesa che  concorrono  alla  realizzazione  del
prototipo. 
    6. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attivita' di  cui  al
comma 2, lettera e), possono essere realizzate in collaborazione  con
gli organismi di ricerca. 
    7. Il responsabile della ricerca puo' essere  anche  un  soggetto
esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione
nella stessa, con la quale collabora come responsabile del  progetto.
In tal caso il responsabile della ricerca e' in possesso di  adeguata
esperienza professionale in relazione all'attivita' da  svolgere  nel
progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione  o
altra  documentazione  equipollente  ed   il   suo   onorario   viene
considerato come prestazione di terzi. 
    8. Per i progetti di innovazione, sono  ammissibili  le  seguenti
spese: 
      a)  relativamente  ai  servizi  di  consulenza  in  materia  di
innovazione: 
        1) consulenza gestionale; 
        2) assistenza tecnologica; 
        3) servizi di trasferimento di tecnologie; 
        4)  consulenza  in  materia  di  acquisizione,  protezione  e
commercializzazione dei diritti  di  proprieta'  intellettuale  e  di
accordi di licenza; 
        5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO,
qualora  siano  direttamente  ed  esclusivamente  collegate  con   il
progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare; 
      b) relativamente ai servizi di sostegno all'innovazione:  spese
per  banche  dati,  biblioteche  tecniche,   ricerche   di   mercato,
etichettatura di qualita', test e  certificazione;  tali  spese  sono
ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente
collegate con il progetto di ricerca o di sviluppo da realizzare. 
    9. Per i progetti di innovazione, i  beneficiari  del  contributo
utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di  mercato,  o
se il fornitore dei servizi e' un ente senza scopo di  lucro,  ad  un
prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine
di utile ragionevole. 
    10. Sono altresi' ammissibili a contributo,  ai  sensi  dell'art.
41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000,  i  costi  connessi
all'attivita' di certificazione della spesa di cui all'art. 5,  comma
2, alle condizioni e limiti  previsti  dal  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Regione  30  maggio  2011,  n.  123/Pres
(Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi  a  fronte   delle   spese   connesse   all'attivita'   di
certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma  5,
della legge regionale n. 11/2009  -  Misure  urgenti  in  materia  di
sviluppo economico regionale, sostegno al reddito  dei  lavoratori  e
delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). 
    11.  Sono  oggetto  di  valutazione   del   Comitato   l'adeguata
esperienza professionale degli addetti e dei prestatori  di  servizi,
la pertinenza, la congruita' e l'inquadramento delle spese in  misura
totale  o  parziale  nell'ambito   delle   fattispecie   di   ricerca
industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nonche' l'eventuale
determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale. 
 
                               Art. 9. 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente
regolamento non sono considerate  ammissibili  le  spese  diverse  da
quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a: 
      a) personale che svolge attivita' amministrativa e di ordinaria
gestione,  apprendisti,  viaggi  e  missioni  dei  dipendenti  e  dei
soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale; 
      b) responsabile della ricerca, ricercatori,  personale  tecnico
ed ausiliario e prestatori di servizi di cui  all'art.  8,  comma  2,
lettera e) privi di adeguata esperienza  professionale  in  relazione
all'attivita' da svolgere nel progetto; 
      c) beni immobili, impianti generali, opere edili; 
      d) acquisto di strumenti e  di  attrezzature  non  strettamente
funzionali alla realizzazione delle attivita' di ricerca e  sviluppo,
personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e  relativi
meccanismi di controllo, acquisto di arredi; 
      e) noleggio o acquisizione in leasing di  strumentazioni  e  di
attrezzature; 
      f) scorte; 
      g) acquisto di beni o materiali usati; 
      h) la prestazione di servizi di consulenza  esterna  e  servizi
equivalenti a fronte di rapporti giuridici  instaurati,  a  qualunque
titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero
tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado; 
      i) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi
di contabilita' o revisione contabile, ad eccezione di quelli di  cui
all'art. 8, comma 10, consulenze legali, ad eccezione  di  quelle  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera g); 
      j) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso,
manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione
di siti Internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico,
predisposizione della domanda di contributo, politiche di  marketing,
iniziative  di  pubblicita',  studi  di  fattibilita',  ricerche   di
mercato, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma  8,  lettera
b); 
      k) certificazione di qualita', omologazione ed attestazioni  di
conformita', ad eccezione di quelle  di  cui  all'art.  8,  comma  8,
lettera b); 
      l) canoni di manutenzione e assistenza; 
      m)  garanzie  fornite  da  istituti  bancari,  assicurativi   o
finanziari; 
      n) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e
tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di  cambio  ed  altri
oneri meramente finanziari; 
      o) spese per aggiornamento software. 
 
                              Art. 10. 
            Avvio, durata e conclusione delle iniziative 
 
    1. Le imprese indicano in sede di domanda  le  date  presunte  di
avvio e conclusione dell'iniziativa. 
    2. Le imprese avviano l'iniziativa in data successiva a quella di
presentazione della domanda e comunque entro  il  termine  di  trenta
giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento   di   concessione   del
contributo, pena la  revoca  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo. 
    3. Per avvio dell'iniziativa si intende la data del primo impegno
giuridicamente vincolante che renda  irreversibile  l'investimento  a
seconda del verificarsi della prima delle seguenti circostanze: 
      a) nel  caso  di  prestazioni  fornite  dal  personale  di  cui
all'art. 8,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  l'inizio  effettivo
dell'attivita' legata al progetto, come attestato  nel  diario  della
ricerca; 
      b) nel caso di fornitura di beni, la  data  di  consegna  degli
stessi specificata nella  documentazione  di  trasporto,  ovvero,  in
mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura; 
      c)  nel  caso  di  fornitura  di  servizi,  quali  ad   esempio
consulenze e collaborazioni, la data  di  inizio  della  prestazione,
specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero,
in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura; 
      d) nel caso di prelievo di materiali  dal  magazzino,  la  data
riportata nel buono di prelievo. 
    4. Il progetto puo' avere  una  durata  massima  di  trenta  mesi
decorrenti dalla data di avvio effettivo  dell'iniziativa  fino  alla
data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale  proroga
concessa ai sensi dell'art. 19. 
    5. Per conclusione  dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi
dell'ultima delle seguenti circostanze: 
      a)  nel  caso  di  prestazioni  fornite   dal   personale,   la
conclusione  effettiva  dell'attivita'  legata  al   progetto,   come
attestato nel diario della ricerca; 
      b) nel caso di fornitura di beni, la  data  di  consegna  degli
stessi specificata nella  documentazione  di  trasporto,  ovvero,  in
mancanza di tale specificazione, la data della fattura; 
      c) nel caso di fornitura di servizi,  la  data  di  conclusione
della prestazione, specificata nella fattura o  nella  documentazione
equipollente; 
      d) nel caso di prelievo di materiali  dal  magazzino,  la  data
riportata nel buono di prelievo. 
    6. Le imprese comunicano, entro il termine di trenta  giorni  dal
ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la  data
di avvenuto avvio dell'iniziativa e la  data  di  conclusione,  salvo
proroga autorizzata ai sensi dell'art. 19, nei termini ivi previsti. 
    7. In difetto della comunicazione di cui al  comma  6,  l'ufficio
competente assegna  un  ulteriore  termine  di  quindici  giorni  per
provvedere; qualora il  termine  assegnato  decorra  inutilmente,  il
provvedimento di concessione e' revocato. 
 
                              Art. 11. 
                   Limiti di spesa e di contributo 
 
    1.  Sono  ammesse  a  contributo  le  iniziative  la  cui   spesa
ammissibile e' pari o superiore ai seguenti limiti: 
      a)  per  i  progetti  che  comprendono  ricerca,  sviluppo   ed
innovazione: 
        1) 25.000 euro per le piccole e medie imprese; 
        2) 20.000 euro per le microimprese; 
      b) per i progetti esclusivamente di innovazione: 
        1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese; 
        2) 10.000 euro per le microimprese. 
    2. Il contributo e'  revocato  qualora  la  spesa  effettivamente
sostenuta e ritenuta  ammissibile  in  sede  di  rendicontazione  sia
inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1. 
    3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa
e' di 400.000 euro. Tale limite puo'  essere  annualmente  aggiornato
dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle
risorse finanziarie  disponibili,  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a ciascuna annualita' considerata. 
 
                              Art. 12. 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. Per i  progetti  di  ricerca  e  di  sviluppo,  l'agevolazione
consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella  misura
massima del: 
      a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto  di
ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese; 
      b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto  di
sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese. 
    2.  Fermo  restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma   4,
l'intensita' massima  dell'aiuto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi: 
      a) se il progetto comporta  una  collaborazione  effettiva  tra
un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione  che  l'organismo
suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei  costi  ammissibili  del
progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati  nella  misura
in cui derivino dall'attivita' di ricerca dallo stesso effettuata; ai
fini di tale maggiorazione,  le  attivita'  in  subappalto  non  sono
considerate come collaborazione effettiva; 
      b) se il progetto comporta  una  collaborazione  effettiva  tra
almeno due imprese artigiane, alle seguenti condizioni: 
        1)  che  le  singole   imprese   siano   indipendenti   l'una
dall'altra; 
        2) che nessuna sostenga singolarmente oltre il 70  per  cento
dei  costi  ammissibili   del   progetto   organico   realizzato   in
collaborazione; 
        3) che le singole imprese presentino domanda di contributo  a
valere sul presente regolamento con le modalita' di cui all'art.  13,
comma 7; 
        4)  che  tutte  le  domande  riguardanti   il   progetto   di
collaborazione siano ammesse  a  contributo  e  riguardino  un  unico
progetto organico comprendente una o piu' iniziative di cui  all'art.
5. 
    3. Nel caso di  aiuti  ad  un  progetto  di  ricerca  e  sviluppo
realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e  imprese,  il
cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e
dei contributi degli organismi di ricerca a  beneficio  del  medesimo
progetto, qualora costituiscano  aiuti,  non  puo'  essere  superiore
all'intensita'   di   aiuto   applicabile   alla   singola    impresa
beneficiaria. 
    4. Per i progetti di ricerca  e  sviluppo,  l'intensita'  massima
dell'aiuto non puo' in ogni caso superare l'80 per  cento  dei  costi
ammissibili. 
    5.  Per  i  progetti  di  innovazione,  l'agevolazione   consiste
nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella  misura  massima
del 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro
per beneficiario su un periodo di tre anni. 
    6. Per le spese connesse alla certificazione di cui  all'art.  5,
comma 2, l'intensita' massima di aiuto e' fissata secondo i criteri e
limiti di cui  al  regolamento  regionale  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 123/2011. 
 
                              CAPO III 
                     Procedimento di concessione 
 
 
                              Art. 13. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di  contributo  e'  presentata,  nel  rispetto  del
regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale
attivita' produttive, commercio,  cooperazione,  risorse  agricole  e
forestali,  di  seguito  denominata  Direzione   centrale   attivita'
produttive, Servizio industria e artigianato, in  seguito  denominato
ufficio. 
    2. Con decreto del Direttore centrale  attivita'  produttive,  da
pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e  sul  sito
Internet   della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia    all'indirizzo
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata  al  settore  artigianato,
sono fissati i termini iniziali e finali per la  presentazione  delle
domande  di  contributo.  Ai  fini  del  rispetto  del   termine   di
presentazione delle domande, fa fede  la  data  e  l'ora  di  inoltro
telematico tramite il sistema  di  gestione  on  line  delle  domande
(GOLD). 
    3. Prima del termine iniziale e' possibile elaborare la  domanda,
ed i relativi allegati, sul sistema GOLD  a  partire  dalla  data  di
pubblicazione   dell'avviso   sul   sito   Internet   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  all'indirizzo  www.   regione.fvg.it,   nella
sezione dedicata al settore artigiano. 
    4. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma  9,
sottoscritta  con  firma  digitale  a  garanzia  della  paternita'  e
integrita'  della  stessa,  e'  inoltrata  esclusivamente  in   forma
elettronica per via telematica tramite il sistema  GOLD,  secondo  le
modalita' indicate  nelle  linee  guida  per  la  compilazione  e  la
trasmissione telematica  della  domanda  di  contributo,  in  seguito
denominate linee guida. 
    5. Le imprese presentano  una  sola  domanda  di  contributo  per
ciascuna annualita', nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6,
e  la  domanda  medesima  riguarda   un   unico   progetto   organico
comprendente una o piu' iniziative di cui all'art. 5. 
    6. Non presentano  domanda  le  imprese  che,  al  momento  della
presentazione della stessa, hanno  uno  o  piu'  progetti  finanziati
dall'ufficio a valere sul presente regolamento o su bandi emanati  in
attuazione della programmazione comunitaria, per i  quali  e'  ancora
pendente il termine di conclusione, come comunicato  ai  sensi  della
disciplina di riferimento,  ovvero  oggetto  di  successiva  proroga,
fatti  salvi  i  progetti  conclusi  anticipatamente,  da  comunicare
tempestivamente all'ufficio competente. 
    7. Per i progetti di  collaborazione  tra  imprese,  le  distinte
domande di contributo sono inoltrate in via  telematica,  secondo  le
modalita' indicate nelle linee guida. 
    8. Sono pubblicati sul  sito  www.regione.fvg.it,  nella  sezione
dedicata al settore artigianato: 
    a) lo schema di domanda e la modulistica  di  corredo,  approvati
con decreto del Direttore centrale attivita' produttive; 
    b) le linee guida; 
    c) la nota informativa recante le informazioni sul  procedimento,
ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    9. Nella documentazione allegata alla domanda sono  comprese,  in
particolare: 
    a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche
e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento,  le  risorse
da utilizzare e il dettaglio delle relative spese; 
    b) le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta',  in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa)  ed  attestanti,  in  particolare,  il  possesso  dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 2,  lettere  b),
c), d) e f) ed il rispetto: 
    1) della normativa vigente in tema di  sicurezza  sul  lavoro  ai
sensi dell'art. 73 della legge  regionale  5  dicembre  2003,  n.  18
(Interventi urgenti  nei  settori  dell'industria,  dell'artigianato,
della cooperazione, del  commercio  e  del  turismo,  in  materia  di
sicurezza sul lavoro, asili nido nei  luoghi  di  lavoro,  nonche'  a
favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 
    2) dei parametri dimensionali previsti  dalla  vigente  normativa
comunitaria in materia di definizione delle microimprese,  piccole  e
medie imprese; 
    3) del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7; 
    c) la dichiarazione di aver preso visione della nota  informativa
di cui al comma 8, lettera c); 
    d) il curriculum dei soggetti di cui all'art. 8, comma 2, lettere
a), b) e c); il curriculum non e' richiesto per i  tecnici  ed  altro
personale ausiliario qualora dipendenti dell'impresa; 
    e)  il  curriculum  o  le  schede  di   presentazione   o   altra
documentazione equipollente dei soggetti prestatori  dei  servizi  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera e) e comma 8, lettera a); 
    f) la copia del contratto stipulato con l'organismo  di  ricerca,
eventualmente contenente la condizione sospensiva  che  ne  subordina
l'efficacia  alla   concessione   del   contributo,   ai   fini   del
riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C  e  dell'eventuale
maggiorazione  della  percentuale  di  aiuto;  ove  non  disponibile,
lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, al  fine  della
conferma  della  maggiorazione  nella  percentuale  di  aiuto  o  del
punteggio   premiale   previsto,   il   contratto    e'    presentato
contestualmente alla rendicontazione della spesa; 
    g)  la  copia  del  contratto  stipulato  con  le   imprese   che
collaborano  al  progetto,  eventualmente  contenente  la  condizione
sospensiva  che  ne  subordina  l'efficacia  alla   concessione   del
contributo, ai fini  del  riconoscimento  della  maggiorazione  della
percentuale di aiuto. 
    10. Le modalita' di trattamento dei dati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui  al
comma 8, lettera c). 
 
                              Art. 14. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento
nonche' la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4,  effettuando,
ove   necessario,   gli   opportuni   accertamenti   anche   mediante
sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 
    2. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a  trenta
giorni per provvedere. E' consentita la proroga del termine, per  una
sola volta e per un massimo di trenta giorni,  a  condizione  che  la
richiesta sia  motivata  e  presentata  prima  della  scadenza  dello
stesso. 
    3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione  resa  ai  sensi  del
comma 2 non consenta di concludere  l'istruttoria  della  domanda  di
contributo, il responsabile del procedimento assegna  all'interessato
un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. 
    4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello
consentito, ai sensi dell'art. 13, comma 5, viene istruita unicamente
la  prima  domanda,  facendosi  riferimento  numero  progressivo   di
protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di  inoltro  telematico
tramite il sistema GOLD. 
    5.  L'ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi  dell'art.
16-bis della legge regionale n. 7/2000,  ad  eccezione  dei  casi  di
rinuncia  di  cui  al  comma  6,  lettera  h)  e   di   insufficiente
disponibilita' finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 15. 
    6. La  domanda  per  accedere  agli  incentivi  e'  archiviata  e
dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione  all'impresa  nei
seguenti casi: 
    a) la domanda e' inoltrata con modalita' diverse dall'inoltro  in
forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD; 
    b) la domanda per accedere agli incentivi non e' redatta  secondo
i criteri e le modalita' previsti nel relativo modello, approvato  ai
sensi dell'art. 13, comma 8, lettera  a)  e  l'irregolarita'  non  e'
sanabile; 
    c) la domanda e' ulteriore rispetto alla prima  presentata  dalla
medesima impresa nell'ambito della stessa annualita'; 
    d) la domanda e' presentata da impresa beneficiaria di contributi
a valere sul presente regolamento o bando emanato in attuazione della
programmazione comunitaria senza che sia decorso il  termine  di  cui
all'art. 13, comma 6; 
    e) il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 3, per  provvedere
alla  regolarizzazione   o   integrazione   della   domanda   decorre
inutilmente; 
    f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 3 non consente,
sentito il Comitato, di concludere  l'istruttoria  della  domanda  di
contributo sulla base della documentazione agli atti; 
    g)  per  insufficiente  disponibilita'  finanziaria,   ai   sensi
dell'art. 15, comma 4; 
    h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento
di concessione. 
 
                              Art. 15. 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Le domande sono esaminate tramite  procedimento  valutativo  a
sportello secondo l'ordine cronologico  di  presentazione,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 4, della  legge  regionale  n.  7/2000.  L'ordine
cronologico e'  determinato  dal  numero  progressivo  di  protocollo
assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico  tramite  il
sistema GOLD. 
    2. I contributi sono concessi, sentito il  parere  del  Comitato,
entro il termine di centottantanta giorni dalla data di presentazione
della domanda di contributo ovvero, nei  casi  di  cui  all'art.  14,
commi 2 e 3, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione  e
le  informazioni  richieste  per   l'espletamento   delle   attivita'
istruttorie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge  regionale  n.
7/2000. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di
contributo nei limiti di disponibilita'  di  bilancio,  correlati  ai
patti di stabilita' e crescita  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
finanziarie   disponibili.   Alle   imprese   interessate   e'   data
comunicazione dell'esaurimento delle risorse  finanziarie,  la  quale
interrompe i termini per la concessione del contributo. 
    3. Nel caso  di  sopravvenute  risorse  finanziarie  in  sede  di
assestamento del bilancio, il termine di cui al comma 2 decorre dalla
data  di  deliberazione  della  Giunta  regionale  resa  in  sede  di
programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili. 
    4.  Le  domande   non   istruite   a   causa   dell'insufficiente
disponibilita' finanziaria  o  dei  limiti  derivanti  dai  patti  di
stabilita' e crescita e per le quali non sia intervenuto  il  decreto
di  prenotazione  delle  risorse  entro  la  chiusura  dell'esercizio
finanziario dell'anno di presentazione delle domande  medesime,  sono
archiviate d'ufficio entro il 31  dicembre  e  dell'archiviazione  e'
data tempestiva comunicazione all'impresa. 
    5. Qualora le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare
integralmente  l'ultimo  progetto  finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  con  riserva  di  integrazione  con  eventuali
risorse sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda o con i
fondi stanziati nell'anno successivo. Il provvedimento integrativo di
concessione e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla data
di  deliberazione  della   Giunta   regionale   resa   in   sede   di
programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili. 
    6. Il termine per la concessione del contributo e' interrotto per
effetto del preavviso di provvedimento negativo di cui  all'art.  14,
comma 5. 
    7. L'ufficio competente  comunica  ai  soggetti  beneficiari,  in
particolare,  la  concessione  dei  contributi,  il  termine  per  la
conclusione del progetto, il termine e le modalita' di  presentazione
della rendicontazione. 
    8. Prima della concessione del  contributo  relativo  alle  spese
connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 5, comma  2,
l'Ufficio  competente  acquisisce   dall'impresa   la   dichiarazione
sostitutiva di  atto  di  notorieta',  ai  fini  della  verifica  del
rispetto dei limiti «de minimis». L'impresa rilascia la dichiarazione
sulla base del modello pubblicato sul sito Internet di  cui  all'art.
13, comma 2, previa tempestiva  quantificazione  e  comunicazione  da
parte  dell'Ufficio   competente   dell'importo   dell'incentivo   da
concedere. 
 
                              Art. 16. 
             Valutazione tecnica e livello del progetto 
 
    1. La valutazione tecnica del singolo progetto e'  effettuata  in
fase istruttoria dal Comitato, che esprime il proprio parere  tecnico
secondo i criteri indicati nell'allegato  C  riferiti  ai  contenuti,
agli  obiettivi  del   progetto,   alle   caratteristiche   ed   alla
localizzazione dell'impresa nelle zone di svantaggio  socio-economico
di cui agli allegati E ed F. 
    2. Sulla base del parere di cui al  comma  1,  e'  attribuito  un
punteggio che colloca il progetto in uno dei seguenti tre livelli  di
valore: 
    a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36:  80  per
cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; 
    b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55:  90  per
cento dell'intensita' massima di contributo ammessa; 
    c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56: 100  per
cento dell'intensita' massima di contributo ammessa. 
    3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 21 punti
non sono ammessi. 
    4. La Giunta regionale, in relazione  alle  risorse  disponibili,
entro il 31  dicembre  dell'anno  precedente  a  ciascuna  annualita'
considerata, puo' aggiornare in sede di programmazione della gestione
delle risorse finanziarie disponibili, le percentuali del  contributo
di cui al comma 2 da applicarsi  alle  intensita'  massime  di  aiuto
stabilite ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 12, con facolta' di limitare
l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato
livello progettuale delle iniziative finanziate. 
    5. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle  lettere
da a) a d) di cui al punto 1 dell'allegato C e dalle lettere a) e  b)
del punto 5. 
    6. Il Comitato  valuta,  indipendentemente  dalla  qualificazione
proposta dall'impresa, se il progetto  e  le  specifiche  spese  sono
riconducibili alle iniziative di  ricerca  industriale,  di  sviluppo
sperimentale e di innovazione. 
 
                               CAPO IV 
                    Erogazione in via anticipata 
 
 
                              Art. 17. 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono essere erogati in via  anticipata,  entro
novanta giorni dalla richiesta nella misura massima del 70 per cento,
previa presentazione  di  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  di
importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi,
redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it
nella sezione dedicata al settore artigianato. 
    2. L'erogazione in via anticipata del contributo concesso di  cui
al comma 1 e' richiesta prima della data di conclusione del progetto,
pena il non accoglimento della richiesta medesima. 
    3. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere modificata  dalla
Giunta regionale, in sede  di  programmazione  della  gestione  delle
risorse finanziarie  disponibili,  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a ciascuna annualita'  considerata,  in  applicazione  dei
limiti annuali imposti dal patto di stabilita' e crescita. 
 
                               CAPO V 
                      Variazioni all'iniziativa 
 
 
                              Art. 18. 
           Variazioni all'iniziativa ammesse a contributo 
 
    1. Fatte salve le spese impreviste intervenute ai sensi dell'art.
8, comma 2, lettera i), il soggetto beneficiario esegue  l'iniziativa
conformemente  alle  voci  di  spesa  ed  agli  importi   ammessi   a
contributo. 
    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui
l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'iniziativa  ammessa
a contributo, il soggetto  beneficiario  da'  tempestiva  e  motivata
comunicazione all'ufficio competente, che provvede  alla  valutazione
ed all'approvazione eventuale delle variazioni, entro novanta  giorni
dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato  qualora  ne  sia
rilevata l'opportunita' o sussistano dubbi circa la  conformita'  tra
il progetto preventivato e la variazione proposta. 
    3. In difetto della comunicazione di cui al  comma  2,  l'ufficio
competente, qualora accerti in sede di rendicontazione  la  rilevante
difformita'  tra  l'iniziativa  effettivamente  realizzata  e  quella
oggetto del provvedimento di concessione,  revoca  o  ridetermina  il
contributo concesso, acquisito il parere del Comitato. 
    4. Le variazioni  al  progetto  non  determinano  in  alcun  caso
l'aumento del contributo complessivamente concesso, ne'  della  quota
di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili  di
cui all'art. 5. 
    5. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni  di
costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel  caso
di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto,  superiori
al 20 per cento  del  costo  complessivo  delle  spese  di  personale
ammesse a contributo. 
    6. La  comunicazione  di  cui  al  comma  2  non  e'  ammessa  se
presentata prima della concessione del contributo. 
 
                               CAPO VI 
               Proroga dell'avvio e della conclusione 
           delle iniziative e rendicontazione della spesa 
 
 
                              Art. 19. 
                              Proroghe 
 
    1. La proroga del termine di avvio dell'iniziativa e' ammessa una
sola volta nel limite massimo di sessanta giorni a condizione che  la
richiesta sia debitamente  ed  espressamente  motivata  e  presentata
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento  del  provvedimento
di concessione del contributo. 
    2. L'impresa beneficiaria puo' presentare una o piu' richieste di
proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione  che
la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della  scadenza
del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 6. 
    3. Le proroghe dei  termini  di  conclusione  del  progetto  sono
autorizzate  dall'ufficio  competente   entro   il   limite   massimo
complessivo di sei mesi. 
    4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza  di  proroga  del
termine  di  conclusione  del  progetto,  ovvero   di   presentazione
dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque
fatte salve le spese sostenute  ed  ammissibili  fino  alla  data  di
scadenza del termine di  conclusione  dell'iniziativa  comunicato  ai
sensi dell'art. 10, comma 6, previa valutazione tecnica del  Comitato
sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo  la  sua
finalita' originaria. 
 
                              Art. 20. 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,   i   beneficiari
presentano la rendicontazione di spesa entro il  termine  massimo  di
quattro mesi decorrenti dalla data  di  conclusione  dell'iniziativa,
comunicata ai  sensi  dell'art.  10,  comma  6,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 19, comma 3. 
    2. Nel caso in cui  il  progetto  risulti  concluso  prima  della
concessione del contributo, il termine di  cui  al  comma  1  decorre
dalla  data   del   ricevimento   della   comunicazione   all'impresa
dell'adozione del decreto di concessione. 
    3. La  modulistica  di  presentazione  della  rendicontazione  e'
compilata on line attraverso il sistema GOLD,  accessibile  dal  sito
www.regione.fvg.it nella sezione  dedicata  al  settore  artigianato.
L'inoltro e' effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema
GOLD,  sia  attraverso  i  canali  tradizionali,  una  volta  che  il
documento sia stato stampato, debitamente  sottoscritto  e  corredato
dall'idonea documentazione giustificativa di spesa. 
    4. Ai fini  del  rispetto  del  termine  di  presentazione  della
rendicontazione, fa fede la  trasmissione  della  rendicontazione  in
formato  cartaceo.  Sono  considerate  presentate  nei   termini   le
rendicontazioni pervenute entro i  quindici  giorni  successivi  alla
scadenza di cui al comma 1, purche' inviate a mezzo raccomandata;  ai
fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro  postale  di
spedizione. 
    5. Per i progetti di  collaborazione  tra  imprese,  le  distinte
rendicontazioni di  spesa  sono  presentate  contestualmente  in  una
medesima busta recante la dicitura «progetto  di  collaborazione  tra
imprese». 
    6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.  it,  nella  sezione
dedicata al settore artigianato lo schema di modello di presentazione
della rendicontazione e la  modulistica  di  corredo,  approvati  con
decreto del Direttore centrale attivita' produttive. 
 
                              Art. 21. 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1.  Per  la  rendicontazione   i   beneficiari   presentano,   in
particolare: 
    a)  la  relazione  illustrativa  dell'attivita'  svolta   e   dei
risultati raggiunti; 
    b)  documentazione  di  spesa  in  originale  ovvero  copia   non
autenticata della documentazione di spesa annullata in  originale  ai
fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del  beneficiario
stesso attestante la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta
agli originali. L'ufficio  competente  ha  facolta'  di  chiedere  in
qualunque momento l'esibizione degli originali; 
    c) la documentazione di  cui  ai  commi  4  e  6,  attestante  il
pagamento della documentazione di spesa; 
    d) copia del  contratto  stipulato  con  l'organismo  di  ricerca
qualora non allegato alla domanda di contributo; 
    e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei  requisiti  di
ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) e f); 
    f) per il personale impiegato  nel  progetto,  copia  del  foglio
presenze del libro  unico  dell'impresa  relativamente  al  personale
dipendente  e  copia  degli  eventuali  contratti  di  collaborazione
occasionale o a progetto; 
    g) ulteriore documentazione prevista dal modello di presentazione
della rendicontazione di cui all'art. 20, comma 6. 
    2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 8, comma
2, lettere d), e), f), g) e i) e comma 7, devono essere  giustificate
da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente,
di data compresa tra la data di avvio e  quella  di  conclusione  del
progetto, pena  la  non  ammissibilita'  a  contributo.  In  caso  di
utilizzo di materiali presenti a  magazzino,  la  documentazione  dei
costi di inventario di magazzino e' costituita dai buoni di prelievo. 
    3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 8, comma
10, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di
valore probatorio equivalente,  di  data  compresa  tra  la  data  di
conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione  della
rendicontazione di spesa di cui all'art. 20, comma  1,  pena  la  non
ammissibilita' a contributo. 
    4. Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a  500,00
euro, il pagamento avviene esclusivamente tramite le  seguenti  forme
di  transazione,  pena  l'inammissibilita'  della   relativa   spesa:
bonifico bancario,  ricevuta  bancaria,  bollettino  postale,  vaglia
postale. 
    5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di  cui  al
comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento
probatorio equivalente, oggetto del versamento. L'ufficio  competente
puo' valutare l'ammissibilita' di  pagamenti  singoli  o  cumulativi,
effettuati con le predette modalita', che non  indicano  gli  estremi
della  fattura,  a  condizione  che   l'impresa   produca   ulteriore
documentazione a supporto della spesa,  atta  a  comprovare  in  modo
certo e inequivocabile  l'avvenuta  esecuzione  del  pagamento  e  la
riferibilita'  dello  stesso  alla  specifica  fattura  o   documento
equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. 
    6. Per i documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro e'
consentito il pagamento effettuato con modalita' diverse da quelle di
cui al comma 4; in tal caso, il pagamento medesimo e' attestato dalla
liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello  allegato  alla
rendicontazione delle spese, ovvero  dalla  fattura  quietanzata  dal
fornitore, con dicitura «pagato», firma, data e timbro del  fornitore
medesimo. 
    7. Entro il termine di rendicontazione di cui all'art. 20,  comma
1, i beneficiari devono effettuare tutti i  pagamenti  relativi  alle
spese rendicontate, pena l'inammissibilita' delle stesse. 
 
                              Art. 22. 
                     Certificazione delle spese 
 
    1.   I   beneficiari   possono   avvalersi   dell'attivita'    di
certificazione  della  spesa  prestata  da  commercialisti,  revisori
contabili, centri di assistenza fiscale, secondo criteri e  modalita'
stabiliti  dal  regolamento  regionale  emanato   con   decreto   del
Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la  modulistica  di
cui all'art. 20, comma 3. 
    2.  La  certificazione  di  cui  al  comma   1   sostituisce   la
presentazione della documentazione  di  cui  all'art.  21,  comma  1,
lettere b), c) ed f), compresi gli eventuali buoni di prelievo. 
 
                              CAPO VII 
            Liquidazione, rideterminazione e sospensione 
                   dell'erogazione del contributo 
 
 
                              Art. 23. 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1.   L'ufficio   competente   procede    all'istruttoria    della
documentazione  presentata  a   rendicontazione   delle   iniziative,
verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto  per
l'erogazione del contributo.  L'ufficio  competente  puo'  richiedere
documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione  o  all'integrazione.  E'
consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a  condizione
che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 
    3. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato  per
l'integrazione  della  documentazione  l'ufficio  competente  procede
sulla base della documentazione agli atti. 
    4.  Il  decreto  di  liquidazione  del  contributo   e'   emanato
dall'ufficio  competente  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della rendicontazione.  Detto  termine  e'  sospeso  in
pendenza   dei   termini   assegnati   per    l'integrazione    della
rendicontazione, nel caso in  cui  la  stessa  risulti  irregolare  o
incompleta. 
    5. La rendicontazione viene  sottoposta  a  parere  del  Comitato
quando ne sia rilevata l'opportunita' e  sussistano  dubbi  circa  la
conformita' tra il progetto preventivato e quello realizzato. 
    6.  Qualora  la  spesa  effettivamente   sostenuta   e   ritenuta
ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del  50  per  cento
rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di  concessione  del
contributo e' revocato. 
    7. Il contributo liquidabile non  e'  in  nessun  caso  superiore
all'importo massimo concesso, anche qualora le spese  rendicontate  e
ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 
    8. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone  i
presupposti, procede alla rideterminazione  del  contributo  concesso
nei casi di variazione previsti dall'art. 24. 
 
                              Art. 24. 
              Rideterminazione del contributo concesso 
 
    1.   Qualora   siano   rilevate   variazioni   nelle   condizioni
sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di  un  punteggio
addizionale in sede di valutazione  del  progetto,  il  punteggio  e'
rideterminato e il contributo concesso e' aggiornato  nell'intensita'
di aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio  comporti  la  variazione
del livello di valutazione: 
    a) criteri ambientali; 
    b) progetto svolto in collaborazione con l'organismo di ricerca; 
    c)  brevettazione  nell'ambito  del  progetto  di   ricerca   e/o
sviluppo; 
    d) localizzazione della sede di  realizzazione  delle  iniziative
nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati E ed F. 
    2. Il contributo concesso e' decurtato delle maggiorazioni di cui
all'art.  12,  comma  2  nel  caso  in  cui  non  sia  realizzata  la
collaborazione con l'organismo di ricerca  ovvero  la  collaborazione
tra imprese. 
    3.  Il  contributo  concesso  e'  rideterminato  in  esito   alle
variazioni intervenute ai sensi dell'art. 18. 
    4. Qualora  le  somme  erogate  anticipatamente  siano  eccedenti
rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente  procede  al
recupero secondo le modalita' previste agli articoli 49  e  50  della
legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 25. 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 
 
    1. La sospensione  dell'erogazione  del  contributo  puo'  essere
disposta ai sensi e con le modalita' di cui agli  articoli  47  e  48
della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              CAPO VIII 
            Obblighi dei beneficiari, controlli e revoche 
 
 
                              Art. 26. 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari sono tenuti a: 
    a)  avviare  l'iniziativa  in  data  successiva   a   quella   di
presentazione della domanda; 
    b) essere iscritti all'Albo delle imprese  artigiane  al  momento
della liquidazione del contributo qualora non siano gia' iscritti  al
momento della presentazione della domanda; 
    c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4,  comma  2,
lettere a), c), d), e) e f) per tutta la durata del progetto  e  fino
alla liquidazione del contributo; 
    d) trasmettere la dichiarazione di avvio  e  di  conclusione  del
progetto ai sensi dell'art. 10, comma 6; 
    e) mantenimento di una attivita' artigiana cosi' come  registrata
nella visura camerale coerente con il progetto presentato. 
    f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
relativa al «de minimis» di cui all'art. 15, comma 8; 
    g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 27,  comma
1 e comma 2; 
    h) realizzare le iniziative conformemente al progetto  ammesso  a
contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 18; 
    i) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; 
    j) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate
ai sensi dell'art. 19; 
    k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18  e
28; 
    l)   comunicare   eventuali   variazioni   intervenute   relative
all'impresa  quali,  in  particolare,  la   sede   legale,   l'unita'
operativa, la ragione sociale; 
    m) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata; 
    n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento  e
gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata
all'art. 2; 
    o) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; 
    p) nel caso di cui all'art. 22, conservare i titoli originari  di
spesa, nonche' la documentazione a  supporto  della  rendicontazione,
presso i propri uffici ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Qualora all'atto della presentazione della  domanda  l'impresa
svolgente attivita' artigiana di uno Stato membro non abbia la sede o
un'unita' operativa sul territorio regionale, l'apertura  in  regione
della sede o dell'unita' operativa presso il registro  delle  imprese
deve intervenire prima o contestualmente  all'avvio  del  progetto  e
deve essere comunicata all'Amministrazione  regionale.  Nel  caso  di
mancata  iscrizione  al  registro   delle   imprese   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia della sede o dell'unita' operativa  al  momento
dell'avvio del progetto il contributo  non  viene  concesso  o  viene
revocato. 
 
                              Art. 27. 
                       Vincoli di destinazione 
 
    1.  Per  i  due  anni  successivi  alla   data   di   conclusione
dell'iniziativa  i  soggetti  beneficiari   rispettano   i   seguenti
obblighi: 
    a)  mantenere  la  sede  o  l'unita'  operativa  nel   territorio
regionale, qualora l'importo liquidato sia  di  importo  superiore  a
50.000 euro; 
    b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o
i progetti pilota per i quali non e' stato applicato il  recupero  di
cui all'art. 8, comma 4. 
    2.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  del   vincolo   di
destinazione di cui al comma 1, i soggetti  beneficiari,  trasmettono
all'Ufficio competente, entro  il  28  febbraio  di  ogni  anno,  una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', secondo  il  modello
pubblicato sul sito  Internet  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata  al  settore
artigianato. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad
effettuare ispezioni e controlli. 
    3.  La  variazione  della   dimensione   aziendale   dell'impresa
beneficiaria,  successiva  alla  concessione  del   contributo,   non
comporta la violazione dei vincoli di destinazione ne'  la  revoca  o
rideterminazione  del  contributo  concesso.  Per  variazione   della
dimensione  aziendale  si   intende   il   superamento   dei   limiti
dimensionali previsti per  l'impresa  artigiana  dall'art.  11  della
legge regionale n. 12/2002 o il superamento dei parametri  finanziari
previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa. 
 
                              Art. 28. 
                     Conferma delle agevolazioni 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000,  in
caso di variazioni soggettive dei  beneficiari  anche  a  seguito  di
conferimento, fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione  della
domanda di  contributo  e  la  compiuta  decorrenza  dei  vincoli  di
destinazione di cui all'art. 27, gli incentivi assegnati, concessi  o
erogati possono essere, rispettivamente,  concessi  o  confermati  in
capo al subentrante, alle seguenti condizioni: 
    a)  il  subentrante  e'  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
previsti per l'accesso alle agevolazioni; 
    b) e'  verificata  la  prosecuzione  dell'attivita'  in  capo  al
subentrante; 
    c) e' mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
    d)  il  subentrante  si  impegna  a  rispettare  i   vincoli   di
destinazione di cui all'art. 27 per il periodo residuo. 
    2.  Alla  domanda  di  subentro   devono   essere   allegati   le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e  l'impegno  alla
prosecuzione dell'attivita' con  assunzione  dei  relativi  obblighi,
secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it,  nella
sezione dedicata al settore artigianato. 
    3. Nel caso in cui l'istanza  pervenga  prima  dell'adozione  del
provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente
avvia  nuovamente  l'iter  istruttorio;  per  le  istanze   pervenute
successivamente,   l'ufficio   competente   espleta   le   necessarie
valutazioni  in  ordine  all'eventuale  conferma  delle  agevolazioni
concesse. L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro  il
termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
    4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente,  la
trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione
della  domanda  di  contributo  e  la  data  del   provvedimento   di
liquidazione. Trova applicazione il comma 3. 
 
                              Art. 29. 
               Annullamento, revoca e rideterminazione 
                       del contributo concesso 
 
    1. Ai sensi dell'art. 49 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per  originari  vizi  di  illegittimita'  o  di
merito indotti  dalla  condotta  del  beneficiario  non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione e' revocato, in particolare, a
seguito della decadenza dal diritto  al  contributo  derivante  dalla
rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del  beneficiario
rilevabile qualora: 
    a)  l'iniziativa  sia  stata  avviata   prima   della   data   di
presentazione della domanda; 
    b)  sia  decorso  inutilmente  il  termine   assegnato   per   la
comunicazione  della  data  di  effettivo  avvio  e  di   conclusione
dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 10, comma 7; 
    c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel  termine
di cui all'art. 20, comma 1; 
    d) siano variate, ai sensi dell'art. 24, comma 1,  le  condizioni
che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede
di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la
rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando  lo  stesso
inferiore al punteggio minimo di 21 punti; 
    e) la spesa effettivamente sostenuta e  ritenuta  ammissibile  in
fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'art.
11, comma 1; 
    f) la spesa effettivamente sostenuta e  ritenuta  ammissibile  in
fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del
50 per cento; 
    g) l'iniziativa  realizzata  si  discosti  significativamente  da
quella ammessa a contributo; 
    h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 26,
comma 1, lettera b) ed i vincoli di destinazione di cui all'art.  27,
comma 1; 
    i) in caso di variazioni  soggettive,  non  siano  rispettate  le
condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28. 
    3.  Il  provvedimento  di  concessione  e'  revocato  ovvero   il
contributo concesso e' rideterminato, a seguito della  decadenza  dal
diritto al contributo qualora sia accertata la  non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 
    4. L'ufficio  competente  comunica  tempestivamente  ai  soggetti
interessati  l'annullamento  o  la  revoca   del   provvedimento   di
concessione. Le somme eventualmente erogate sono  restituite  secondo
le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale  n.
7/2000. 
    5.  I  provvedimenti  di  revoca,  annullamento  o  modifica,  di
provvedimenti  gia'  emanati  sono  adottati  entro  il  termine   di
centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il  responsabile  del
procedimento abbia notizia del fatto dal  quale  sorge  l'obbligo  di
provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. 
 
                              Art. 30. 
                   Controlli e verifiche tecniche 
 
    1. Nel corso  dell'intero  procedimento  per  la  concessione  ed
erogazione del finanziamento, nonche' per tutta la durata dei vincoli
di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche
a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Nel corso dell'intero procedimento puo'  essere  acquisito  il
parere tecnico  del  Comitato  in  relazione  a  specifiche  esigenze
istruttorie. 
 
                               CAPO IX 
                     Norme transitorie e finali 
 
 
                              Art. 31. 
                             R i n v i o 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si rinvia alle leggi regionali n. 12/2002 e  n.  7/2000,
fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  29,  della  legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni  per  la  formazione
del  bilancio  pluriennale   e   annuale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007). 
 
                              Art. 32. 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  degli  stessi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 33. 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a
valere sul decreto del Presidente della Regione 17  giugno  2011,  n.
138  (Regolamento  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti  in
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi
dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile  2002,  n.
12) e successive  modifiche  e  integrazioni,  continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni ivi previste. 
    2. Ai sensi dell'art.  2,  comma  14  della  legge  regionale  30
dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), le  disposizioni  di
cui al presente regolamento  si  applicano  alle  domande  presentate
nell'anno 2014 a valere  sul  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  138/2011   e   non   finanziate   per
insufficiente  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  entro  la
chiusura dell'esercizio medesimo. 
    3. Ai sensi dell'art.  2,  comma  18  della  legge  regionale  n.
27/2014 le disposizioni di cui al presente regolamento  si  applicano
alle  domande  presentate  nell'anno  2013  a  valere  sul  Programma
attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC)
della Regione Friuli-Venezia Giulia non finanziate per  insufficiente
disponibilita' delle risorse finanziarie. 
    4. Alle domande di cui ai commi 2 e 3 si applicano le percentuali
di contributo gia' applicate alle domande presentate nelle annualita'
2013 e 2014 e finanziate, corrispondenti alle percentuali di  cui  al
comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento. 
    5. I termini del procedimento per la concessione  del  contributo
per le domande di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di  entrata
in vigore del presente regolamento. 
    6.  L'Ufficio  competente  richiede  alle   imprese   che   hanno
presentato domanda di contributo ai sensi dei commi 2  e  3  conferma
dell'interesse a sviluppare il progetto presentato nonche'  eventuale
ulteriore   documentazione   per   l'espletamento   delle   attivita'
istruttorie delle domande di contributo. 
 
                              Art. 34. 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 17  giugno
2011, n. 0138/Pres (Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
per  la  concessione  di  contributi  alle  imprese   artigiane   per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione,  ai  sensi  dell'art.  53-bis,  comma  1,  della   legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12). 
 
                              Art. 35. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.