Art. 6 
 
                 Funzionalita' del servizio digitale 
 
  1. Il servizio digitale consente al gestore: 
    a) la compilazione guidata della domanda di autorizzazione  unica
ambientale, e mette a disposizione servizi finalizzati a favorire  la
dematerializzazione e la semplificazione dei processi  amministrativi
inerenti gli adempimenti ambientali a carico delle imprese; 
    b) la compilazione guidata delle  domande  di  autorizzazione  di
carattere generale e delle comunicazioni presentate dal  gestore  che
non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013; 
    c) il completamento, terminata la fase di  compilazione  guidata,
della trasmissione  della  domanda  al  SUAP  competente  secondo  le
modalita' di cui all'Allegato A. 
  2. Il servizio digitale raccoglie e rende disponibili all'autorita'
competente la documentazione tecnica e gli allegati ivi inseriti  dal
gestore in fase di compilazione della domanda o trasferiti  dal  SUAP
tramite i servizi di interoperabilita' di cui all'articolo  3,  comma
3. 
  3. Le autorita' competenti utilizzano le  funzionalita'  sviluppate
nell'ambito   del   servizio   digitale   per   la    predisposizione
dell'autorizzazione e  l'aggiornamento  dell'archivio  regionale,  ai
fini dell'alimentazione del SIRA. 
  4. Le Camere di Commercio, tramite  Unioncamere  Piemonte,  possono
concordare con  la  Regione  la  realizzazione,  presso  il  servizio
digitale, di una funzionalita' per l'assolvimento dell'obbligo di cui
all'articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000, a favore dei  SUAP  che  non
utilizzano i servizi telematici Camerali. A tal fine,  le  Camere  di
Commercio predispongono l'apposito servizio web,  realizzato  secondo
le specifiche direttamente concordate, che potra'  essere  utilizzato
dal SUAP mediante l'attivazione della suddetta funzionalita'.