Art. 6 Funzionalita' del servizio digitale 1. Il servizio digitale consente al gestore: a) la compilazione guidata della domanda di autorizzazione unica ambientale, e mette a disposizione servizi finalizzati a favorire la dematerializzazione e la semplificazione dei processi amministrativi inerenti gli adempimenti ambientali a carico delle imprese; b) la compilazione guidata delle domande di autorizzazione di carattere generale e delle comunicazioni presentate dal gestore che non intenda avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 59/2013; c) il completamento, terminata la fase di compilazione guidata, della trasmissione della domanda al SUAP competente secondo le modalita' di cui all'Allegato A. 2. Il servizio digitale raccoglie e rende disponibili all'autorita' competente la documentazione tecnica e gli allegati ivi inseriti dal gestore in fase di compilazione della domanda o trasferiti dal SUAP tramite i servizi di interoperabilita' di cui all'articolo 3, comma 3. 3. Le autorita' competenti utilizzano le funzionalita' sviluppate nell'ambito del servizio digitale per la predisposizione dell'autorizzazione e l'aggiornamento dell'archivio regionale, ai fini dell'alimentazione del SIRA. 4. Le Camere di Commercio, tramite Unioncamere Piemonte, possono concordare con la Regione la realizzazione, presso il servizio digitale, di una funzionalita' per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000, a favore dei SUAP che non utilizzano i servizi telematici Camerali. A tal fine, le Camere di Commercio predispongono l'apposito servizio web, realizzato secondo le specifiche direttamente concordate, che potra' essere utilizzato dal SUAP mediante l'attivazione della suddetta funzionalita'.