Art. 4 
 
                         Misure di sostegno 
 
  1. Gli oneri necessari per l'adeguamento e la gestione del  catasto
degli  impianti  termici,  per  le  iniziative  di   informazione   e
sensibilizzazione nonche' per gli accertamenti e le  ispezioni  sugli
impianti stessi, in ottemperanza alle  norme  statali  vigenti,  sono
posti a carico  dei  responsabili  degli  impianti.  Nel  Regolamento
regionale vengono definiti i criteri che le autorita'  competenti  di
cui all'art. 6, devono seguire, al fine di assicurare  l'applicazione
di modalita' uniformi sul territorio  regionale  del  contributo,  da
parte dei responsabili degli impianti, per  la  copertura  dei  costi
inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici. 
  2. Le autorita' competenti di cui all'art. 6, ai  fini  di  cui  al
comma 1, tenendo conto delle peculiarita' del territorio,  del  parco
edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione  delle
attivita' di accertamento ed ispezione degli  impianti  termici,  con
proprio provvedimento, stabiliscono: 
    a)  l'entita'  e  le  modalita'  di  versamento  del   contributo
necessario a coprire i costi  delle  attivita'  di  accertamento,  la
gestione  del  catasto  degli  impianti  termici,  le  iniziative  di
informazione e sensibilizzazione, nonche' per le attivita'  connesse,
seguendo i criteri posti dal Regolamento regionale; 
    b) l'entita' e le modalita' di versamento del contributo da porre
a  carico  dei  responsabili  che  non  trasmettono  il  rapporto  di
efficienza energetica nei termini indicati dalle autorita' competenti
stesse.