Art. 4 Misure di sostegno 1. Gli oneri necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonche' per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono posti a carico dei responsabili degli impianti. Nel Regolamento regionale vengono definiti i criteri che le autorita' competenti di cui all'art. 6, devono seguire, al fine di assicurare l'applicazione di modalita' uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici. 2. Le autorita' competenti di cui all'art. 6, ai fini di cui al comma 1, tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attivita' di accertamento ed ispezione degli impianti termici, con proprio provvedimento, stabiliscono: a) l'entita' e le modalita' di versamento del contributo necessario a coprire i costi delle attivita' di accertamento, la gestione del catasto degli impianti termici, le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonche' per le attivita' connesse, seguendo i criteri posti dal Regolamento regionale; b) l'entita' e le modalita' di versamento del contributo da porre a carico dei responsabili che non trasmettono il rapporto di efficienza energetica nei termini indicati dalle autorita' competenti stesse.