Art. 5 Delibere attuative 1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del Regolamento regionale di cui all'art. 2 ed in attuazione del medesimo, la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a: a) definire i programmi per la qualificazione e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici; b) definire e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini; c) definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l'art. 2, comma 1, lettera b); d) definire ed avviare i programmi di verifica annuale della conformita' dei rapporti di ispezione, nonche' definire i criteri e le modalita' di controllo e monitoraggio sulle attivita' di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (decreto legislativo 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, al fine di intervenire con eventuali adeguamenti normativi. 2. La Giunta regionale definisce altresi' le modalita' per l'istituzione ed il funzionamento del catasto territoriale degli impianti termici, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, stabilendo le necessarie caratteristiche di interoperabilita' ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ai fini del coordinamento del catasto unico regionale con i catasti territoriali delle autorita' competenti di cui all'art. 6, con riguardo particolare ai compiti della Regione, alla qualita' energetica degli edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. 3. Il catasto territoriale degli impianti termici di cui al comma 2 entra in funzione entro dodici mesi dall'istituzione dello stesso.