Art. 5 
 
                         Delibere attuative 
 
  1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del Regolamento  regionale
di cui all'art. 2 ed in attuazione del medesimo, la Giunta  regionale
provvede, con propria delibera, a: 
    a) definire  i  programmi  per  la  qualificazione  e  formazione
professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e  dei
soggetti cui  affidare  le  attivita'  di  ispezione  sugli  impianti
termici; 
    b)  definire  e  promuovere  le  campagne   di   informazione   e
sensibilizzazione dei cittadini; 
    c) definire i contenuti dei modelli di libretto di  impianto  per
la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza  energetica
ed in generale i contenuti della documentazione  inerente  l'art.  2,
comma 1, lettera b); 
    d) definire ed avviare i  programmi  di  verifica  annuale  della
conformita' dei rapporti di ispezione, nonche' definire i  criteri  e
le  modalita'  di  controllo  e  monitoraggio  sulle   attivita'   di
accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo
del  grado  di  attuazione  della   direttiva   2010/31/UE   (decreto
legislativo 192/2005) e della valutazione dei  risultati  conseguiti,
al fine di intervenire con eventuali adeguamenti normativi. 
  2.  La  Giunta  regionale  definisce  altresi'  le  modalita'   per
l'istituzione ed il  funzionamento  del  catasto  territoriale  degli
impianti termici, entro e non oltre il termine di  cui  al  comma  1,
stabilendo le  necessarie  caratteristiche  di  interoperabilita'  ed
articolazione  ai  diversi  livelli   territoriali,   ai   fini   del
coordinamento del catasto unico regionale con i catasti  territoriali
delle  autorita'  competenti  di  cui  all'art.   6,   con   riguardo
particolare ai compiti della Regione, alla qualita' energetica  degli
edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni  in
atmosfera. 
  3. Il catasto territoriale degli impianti termici di cui al comma 2
entra in funzione entro dodici mesi dall'istituzione dello stesso.