Allegato Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata. (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalita' di concessione e di erogazione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata. Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006. Art. 3. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di siti inquinati, entro il termine di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) relazione dettagliata descrittiva del sito (con ubicazione dello stesso) e delle attivita' per le quali si chiede l'incentivo, corredata dall'eventuale atto di approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni; b) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006; c) scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento; d) preventivo dettagliato delle spese da sostenere; e) cronoprogramma della progressione dell'attivita' e della spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione; f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attivita'; g) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune; h) dichiarazione attestante il numero di abitanti come risultante dall'ultimo censimento. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'art. 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento. Art. 4. Istruttoria della domanda 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche' la completezza della relativa domanda. 2. Il responsabile dell'istruttoria richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda. 2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal Comune per una delle seguenti attivita' eseguite in conformita' al titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi allegati: a) redazione del piano della caratterizzazione; b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio sito specifica, anche considerate separatamente; c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa. 3. Per la redazione del piano della caratterizzazione sono ammissibili a contributo le spese dell'affidamento del relativo incarico. 4. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, cosi' come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica sono ammissibili a contributo le seguenti spese: a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee; b) campionamento terreni e acque sotterranee; c) esecuzione di analisi chimiche e loro validazione; d) indagini conoscitive del sito; e) spese relative all'affidamento dell'incarico di responsabile del sito; f) spese relative all'affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e dell'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito; g) spese relative all'affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio. 5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione. 6. L'IVA e' ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario. Art. 6. Assegnazione del contributo e cumulo di contributi 1. Il contributo e' assegnato, nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste. 2. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo e' formata in base al punteggio totale ottenuto dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nella scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento. 3. In caso di parita' nella graduatoria di cui al comma 2, e' data precedenza alla domanda presentata dal Comune con un maggiore numero di abitanti. 4. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili. 5. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 5, comma 2 il contributo e' pari alla differenza tra la spesa ammissibile e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente. Art. 7. Concessione del contributo 1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'attivita' e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 3, comma 2, lettera. d). 2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo. 3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati, tenuto conto del cronoprogramma di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), il termine di esecuzione dell'attivita' finanziata nonche' quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non puo' essere superiore di dodici mesi decorrenti dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'attivita' finanziata. 4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. Art. 8. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune, per importi non inferiori al 30% delle obbligazioni giuridiche assunte e, in relazione al saldo, per l'importo residuo. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Il Comune presenta, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 7, comma 3, al Servizio competente in materia di siti inquinati, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. 2. Il Comune presenta unitamente alla documentazione di cui al comma 1 e nel medesimo termine una dichiarazione attestante la trasmissione della documentazione afferente all'attivita' contribuita all'ente competente ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Su motivata istanza del Comune, il Servizio competente puo' concedere una proroga del termine di presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2. 4. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo e' rideterminato in misura pari all'effettiva spesa. 5. La variazione in diminuzione dei costi sostenuti non puo' comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile. Art. 10. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato nel caso in cui vi sia una riduzione percentuale dei costi sostenuti superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile. Art. 11. Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attivita' 1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo n. 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione delle attivita' finanziate dal presente regolamento, ne da' notizia al Servizio competente che indica le modalita' di rimborso. Art. 12. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'art. 3 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 13. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 15. Modifiche modello di domanda 1. Il modello della domanda di cui all'allegato A al presente regolamento e' modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani