Allegato 
 
Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi
  da  10  a  19,  della  legge  regionale  6  agosto  2015,   n.   20
  (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per  gli
  anni 2015-2017, ai sensi dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
  21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei
  siti contaminati sulle aree del territorio comunale  di  proprieta'
  pubblica o privata. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e
le modalita' di concessione e di  erogazione  di  contributi  di  cui
all'art. 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015,  n.
20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017, ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007), nonche' le modalita' di  rendicontazione  della  spesa  per
provvedere,   ai   sensi   dell'art.   250   (Bonifica    da    parte
dell'amministrazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152
(Norme  in  materia  ambientale),  agli  adempimenti  relativi   alla
bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta,
del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio  comunale
di proprieta' pubblica o privata. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
i  Comuni  localizzati  sul  territorio  regionale  che  attivano  un
intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo
n. 152/2006. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  La  domanda  di  contributo  e'  presentata,  a  mezzo  posta
elettronica  certificata,  alla  Direzione  centrale  competente   in
materia  di  ambiente,  Servizio  competente  in  materia   di   siti
inquinati, entro il termine di cui all'art. 33, comma 1, della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e  diritto  di  accesso)  utilizzando  il
modello di cui all'allegato A al presente regolamento  e  disponibile
sul sito internet della Regione. 
    2. La  domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  del  Comune  o  da  altro  soggetto  autorizzato,  e'
corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
    a) relazione dettagliata descrittiva  del  sito  (con  ubicazione
dello stesso) e delle attivita' per le quali si  chiede  l'incentivo,
corredata  dall'eventuale  atto  di   approvazione   del   piano   di
caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni; 
    b) dichiarazione attestante la sussistenza  dei  presupposti  per
l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    c) scheda condizioni sito  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato B al presente regolamento; 
    d) preventivo dettagliato delle spese da sostenere; 
    e)  cronoprogramma  della  progressione  dell'attivita'  e  della
spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione; 
    f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza
di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attivita'; 
    g)  dichiarazione  attestante  che  l'IVA   costituisce   o   non
costituisce un costo per il Comune; 
    h) dichiarazione attestante il numero di abitanti come risultante
dall'ultimo censimento. 
    3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della  legge
regionale 17 luglio 2015 (La  disciplina  della  finanza  locale  del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),
dal 2016 e fino  alla  completa  attivazione  del  nuovo  sistema  di
finanziamento regionale previsto nell'art. 14  della  medesima  legge
regionale, le  domande  sono  presentate  dalle  Unioni  territoriali
intercomunali per conto dei Comuni di riferimento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche'
la completezza della relativa domanda. 
    2.  Il  responsabile  dell'istruttoria  richiede  le   necessarie
integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non  superiore  a
quindici giorni. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a  contributo  le  spese  sostenute  dopo  la
presentazione della domanda. 
    2. Sono ammissibili a contributo le spese  sostenute  dal  Comune
per una delle seguenti attivita' eseguite in conformita' al titolo V,
parte quarta, del decreto legislativo  n.  152/2006  e  dei  relativi
allegati: 
    a) redazione del piano della caratterizzazione; 
    b)  esecuzione  della  caratterizzazione  e  modellizzazione   di
analisi di rischio sito specifica, anche considerate separatamente; 
    c) redazione del progetto operativo di bonifica  o  di  messa  in
sicurezza permanente/operativa. 
    3. Per  la  redazione  del  piano  della  caratterizzazione  sono
ammissibili a  contributo  le  spese  dell'affidamento  del  relativo
incarico. 
    4. Per l'esecuzione del piano di  caratterizzazione,  cosi'  come
approvato  ai  sensi  del  titolo  V,  parte  quarta,   del   decreto
legislativo n. 152/2006, e per  la  modellizzazione  dell'analisi  di
rischio sito specifica sono  ammissibili  a  contributo  le  seguenti
spese: 
    a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee; 
    b) campionamento terreni e acque sotterranee; 
    c) esecuzione di analisi chimiche e loro validazione; 
    d) indagini conoscitive del sito; 
    e) spese relative all'affidamento dell'incarico  di  responsabile
del sito; 
    f)  spese   relative   all'affidamento   dell'incarico   per   la
rappresentazione   dei   risultati    della    caratterizzazione    e
dell'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito; 
    g)  spese   relative   all'affidamento   dell'incarico   per   la
modellizzazione dell'analisi di rischio. 
    5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa
in sicurezza permanente/operativa sono ammissibili  a  contributo  le
spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione. 
    6. L'IVA e' ammissibile a contributo solo se costituisce un costo
per il beneficiario. 
 
                               Art. 6. 
 
 
         Assegnazione del contributo e cumulo di contributi 
 
    1. Il contributo e' assegnato, nella misura  del  100  per  cento
della spesa riconosciuta ammissibile, con il procedimento  valutativo
a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla  legge,  salvo
che le risorse finanziarie stanziate  nel  bilancio  regionale  siano
sufficienti a finanziare tutte le richieste. 
    2. La graduatoria  delle  domande  ammissibili  a  contributo  e'
formata in base al punteggio totale ottenuto dalla  somma  dei  punti
assegnati a ciascuna  delle  situazioni  ambientali  riportate  nella
scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato
B al presente regolamento. 
    3. In caso di parita' nella graduatoria di cui  al  comma  2,  e'
data precedenza alla domanda presentata dal Comune  con  un  maggiore
numero di abitanti. 
    4. Con l'atto di approvazione  della  graduatoria  delle  domande
ammissibili  a  contributo  si  procede  al  riparto  delle   risorse
finanziarie disponibili. 
    5. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri  contributi
pubblici per la realizzazione delle  attivita'  di  cui  all'art.  5,
comma  2  il  contributo  e'  pari  alla  differenza  tra  la   spesa
ammissibile e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Ferma restando la determinazione della  spesa  ammissibile  ai
sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il contributo e' concesso
a fronte del costo complessivo dell'attivita' e non  per  le  singole
voci di spesa del preventivo di cui all'art. 3, comma 2, lettera. d). 
    2. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  finale  stabilito
per la presentazione delle domande di contributo. 
    3. Con  il  provvedimento  di  concessione  del  contributo  sono
fissati, tenuto conto del cronoprogramma di cui all'art. 3, comma  2,
lettera  e),  il  termine  di  esecuzione  dell'attivita'  finanziata
nonche'  quello  per  la  presentazione   della   documentazione   di
rendicontazione della spesa che non puo' essere superiore  di  dodici
mesi  decorrenti  dalla  scadenza  del   termine   per   l'esecuzione
dell'attivita' finanziata. 
    4.  La  domanda  ammissibile  a  contributo  ma  non   totalmente
finanziabile a causa dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
e' finanziata a condizione che il soggetto  richiedente  presenti,  a
pena di decadenza, entro il termine assegnato  dal  responsabile  del
procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo  nella
misura ridotta e di assunzione,  a  carico  del  bilancio  dell'ente,
della spesa eccedente tale contributo. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' erogato, su richiesta  del  beneficiario,  in
base alla progressione della spesa, in  relazione  alle  obbligazioni
giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del
Comune,  per  importi  non  inferiori  al  30%   delle   obbligazioni
giuridiche assunte e, in relazione al saldo, per l'importo residuo. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1.  Il  Comune  presenta,  entro  il  termine  fissato  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3, al  Servizio  competente  in  materia  di  siti
inquinati, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi
dell'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Il Comune presenta unitamente alla documentazione  di  cui  al
comma 1 e  nel  medesimo  termine  una  dichiarazione  attestante  la
trasmissione della documentazione afferente all'attivita' contribuita
all'ente competente ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n.
152/2006. 
    3. Su motivata istanza del Comune, il  Servizio  competente  puo'
concedere  una   proroga   del   termine   di   presentazione   della
documentazione di cui ai commi 1 e 2. 
    4. Qualora la spesa  complessiva  rendicontata  sia  inferiore  a
quella inizialmente ammessa, il contributo e' rideterminato in misura
pari all'effettiva spesa. 
    5. La variazione in diminuzione  dei  costi  sostenuti  non  puo'
comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento  della
spesa ritenuta inizialmente ammissibile. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato nel caso in cui vi sia una riduzione
percentuale dei costi sostenuti superiore al 40 per cento della spesa
ritenuta inizialmente ammissibile. 
 
                              Art. 11. 
 
 
 Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attivita' 
 
    1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e  253
del decreto legislativo n. 152/2006,  anche  parzialmente,  la  spesa
sostenuta  per  la  realizzazione  delle  attivita'  finanziate   dal
presente regolamento, ne  da'  notizia  al  Servizio  competente  che
indica le modalita' di rimborso. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione le domande  di  cui  all'art.  3
sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata  in
vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                    Modifiche modello di domanda 
 
    1. Il modello della domanda di cui  all'allegato  A  al  presente
regolamento  e'  modificato  con  decreto  del   Direttore   centrale
competente in materia di ambiente. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani