Art. 3 
 
          Disposizioni per la programmazione delle risorse 
       per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015 
 
  1. Limitatamente all'anno 2015, nelle  more  dell'approvazione  del
nuovo programma regionale per la montagna ai  sensi  dell'art.  3-bis
della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la  montagna),
le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso  il  Nuovo
circon-dario imolese, in deroga a quanto previsto dall'art.  4  della
legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in  coerenza
con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente,  i
programmi  annuali  operativi  previsti  dall'art.  6   della   legge
regionale n. 2 del 2004, e  li  trasmettono  alla  Provincia  o  alla
Citta' metropolitana di Bologna e  alla  Regione.  Le  norme  di  cui
all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano
avendo a riferimento, ai  fini  della  verifica  della  coerenza,  il
programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro. 
  2.  Limitatamente  all'anno  2015,  allo  scopo  di  consentire  il
tempestivo espletamento dell'iter  di  programmazione  delle  risorse
stanziate sul fondo regionale per la montagna, il termine  di  trenta
giorni, indicato nell'art. 6, comma 2,  primo  periodo,  della  legge
regionale  n.  2  del   2004,   e'   ridotto   a   sette   giorni   e
conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo  comma  al
secondo periodo, qualora non siano pervenute  segnalazioni  da  parte
degli enti competenti, il programma annuale operativo (PAO)  relativo
all'anno  2015  acquisisce   esecutivita'   l'ottavo   giorno   dalla
trasmissione. 
  3. Nelle more dell'approvazione del nuovo programma  regionale  per
la montagna ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale n.  2  del
2004, la Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere,  con  proprio
atto, all'opportuna ridefinizione  delle  modalita'  di  concessione,
liquidazione e revoca del fondo regionale per  la  montagna,  di  cui
all'art. 3-bis, comma 1, lettera c) della legge regionale  n.  2  del
2004.