Art. 7 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 1. Il primo periodo della lettera e) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), dalle parole «realizzazione degli impianti» alle parole «sviluppo di stazioni esistenti.» e' sostituito dal seguente: «realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle localita' sciistiche: 1) impianti di arroccamento; 2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.».