Art. 7 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 
 
  1. Il primo periodo della lettera e) del comma 1 dell'art. 8  della
legge  regionale  1°  agosto  2002,  n.   17   (Interventi   per   la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della
Regione Emilia-Romagna), dalle parole «realizzazione degli  impianti»
alle parole «sviluppo  di  stazioni  esistenti.»  e'  sostituito  dal
seguente:  «realizzazione,  qualificazione  ed   acquisizione   degli
impianti nelle localita' sciistiche: 
  1) impianti di arroccamento; 
  2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi,
quali  impianti  di  abduzione,  invasi,  reti  ed  impianti  per  la
produzione di neve, ed altre  strutture  di  supporto  alla  stazione
invernale,  a  condizione  che  rappresentino  razionalizzazione   di
impianti esistenti ovvero collegamenti  di  comprensorio  o  comunque
siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.».