Art. 2 
 
               Modifiche alla legge regionale 38/2013 
 
  1. All'art. 1 (Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle
grandi derivazioni idroelettriche) della legge regionale  22  ottobre
2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni  ad  uso
idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva  96/92CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica)), sono apportate le  seguenti
modifiche: 
  a) alla lett. a) del comma 1, dopo le parole  «dell'art.  12  della
legge regionale 3 agosto 2011, n. 25» sono aggiunte le  seguenti:  «e
successive modificazioni»; 
  b) alla lett. b) del comma 1, le parole «di potenza nominale  media
di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato in base  a
quanto stabilito dai commi  1  e  1-bis,  dell'art.  12  della  legge
regionale 25/2011 e successive modificazioni»; 
  c) i commi 6 e 7 sono abrogati. 
  2. Al  comma  1  dell'art.  2  (Obblighi  degli  utenti  di  grandi
derivazioni ad uso idroelettrico) della legge  regionale  38/2013  la
parola «demaniali» e' soppressa. 
  3. Al comma 1 dell'art. 3 (Norma finanziaria) della legge regionale
38/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono destinate
secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 8, della legge  regionale
7/2003.».