Art. 2 Modifiche alla legge regionale 38/2013 1. All'art. 1 (Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lett. a) del comma 1, dopo le parole «dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni»; b) alla lett. b) del comma 1, le parole «di potenza nominale media di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'art. 12 della legge regionale 25/2011 e successive modificazioni»; c) i commi 6 e 7 sono abrogati. 2. Al comma 1 dell'art. 2 (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della legge regionale 38/2013 la parola «demaniali» e' soppressa. 3. Al comma 1 dell'art. 3 (Norma finanziaria) della legge regionale 38/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono destinate secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 8, della legge regionale 7/2003.».