Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) attivita' sportive: attivita' disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); b) attivita' motorio-ricreative: attivita' non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali; c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di attivita' sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi; d) sport in movimento: attivita' sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all'aperto; e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore non sanitario autorizzato all'uso del defibrillatore; f) istruttore BLS-D: operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLS-D; g) gestore dell'impianto sportivo, di seguito denominato gestore: il proprietario che gestisce direttamente l'impianto oppure il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.