Art. 3 Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).». 2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «di acque reflue domestiche» sono inserite le seguenti: «, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,». 3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole: «e' di competenza della provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.». 5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo e' trasmessa alla struttura regionale competente.». 6. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e' sostituito dal seguente: «6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia.».