Art. 3 
Autorizzazione  allo  scarico  di  acque  reflue  non   in   pubblica
  fognatura. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 
  1. Il comma 1 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di
acque reflue industriali, di  acque  reflue  urbane,  e  delle  acque
meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate  dal  dirigente
della struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione
unica ambientale di  cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante
la   disciplina   dell'autorizzazione   unica   ambientale    e    la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale,  a  norma  dell'art.  23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).». 
  2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 dopo  le
parole: «di acque reflue domestiche» sono inserite  le  seguenti:  «,
non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,». 
  3. Al comma 3 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura
regionale competente». 
  4. Al comma 4 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/2006  le
parole: «e' di competenza della  provincia.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' rilasciato  dal  dirigente  della  struttura  regionale
competente nell'ambito dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA)  di
cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 59/2013.». 
  5. Il comma 5 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di
cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo e' trasmessa  alla
struttura regionale competente.». 
  6. Il comma 6 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/2006  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell'ambito
di applicazione del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 59/2013, i comuni possono disciplinare  con  proprio
regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico  nell'ambito
del permesso di costruire o ad altri atti  autorizzativi  in  materia
edilizia.».