Art. 11 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni dell'art. 5  e'  soggetta  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a  euro  6.000,00
per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi  6  e  7
del regio decreto n. 773/1931, nonche'  alla  chiusura  del  medesimo
mediante sigilli. 
  2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario  dell'esercizio
del gioco di cui all'art. 6 e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il
gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931. 
  3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicita' di  cui  all'art.
7, comma 1 e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 
  4. La violazione del divieto di cui all'art.  8  e'  soggetta  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a  euro  6.000,00
per ogni apparecchio utilizzato. 
  5.  In  caso  di   violazione   dell'obbligo   di   formazione   ed
aggiornamento di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  il  comune
effettua diffida  ad  adempiere  entro  sessanta  giorni,  anche  con
l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa  disponibile
a far data dall'accertamento. Si applica in  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500,00  a  euro  1.500,00  per  gli
esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110,
commi 6 e 7 del regio decreto  n.  773/1931  e  da  euro  2.000,00  a
6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco  e
nelle sale scommesse. 
  6. In caso di inosservanza della diffida di  cui  al  comma  5,  il
comune  dispone  la  chiusura  temporanea  mediante   sigilli   degli
apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e  7  del  regio
decreto n. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. 
  7.  Ai  soggetti  che  nel  corso  di  un  biennio  commettono  tre
violazioni, anche non continuative, delle disposizioni  previste  dai
commi 2, 3 e  4  il  comune  dispone  la  chiusura  definitiva  degli
apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e  7  del  regio
decreto n. 773/1931 mediante sigilli, anche  se  hanno  proceduto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 
  8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente  articolo  sono
di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per  un
massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20  per
cento e' versato dal comune alla Regione al  fine  del  finanziamento
delle iniziative previste dalla presente legge. 
  9. Per l'accertamento delle violazioni e per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano  i
principi di cui al capo I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale). 
  10. Per quanto non previsto dalla presente legge  si  applicano  le
disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n.  72
(Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di
competenza regionale). 
  11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  al
presente articolo e' aggiornata secondo le modalita' di cui  all'art.
64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni  regionali
in materia di semplificazione).