Art. 2 
 
                Criteri e condizioni per il rilascio 
                  delle concessioni ultrasessennali 
 
  1. Nell'ambito delle procedure comparative per  il  rilascio  delle
concessioni di durata superiore a sei  anni  ed  inferiore  ai  venti
anni, di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  400/1993
convertito dalla legge 494/1993: 
    a) costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio,
l'impegno, da parte dell'assegnatario, a  non  affidare  a  terzi  le
attivita' oggetto della concessione, fatte salve: 
      1) la possibilita' di affidamento in gestione  delle  attivita'
secondarie ai sensi dell'articolo 45-bis del regio decreto  30  marzo
1942, n. 327 (Approvazione del  testo  definitivo  del  Codice  della
navigazione); 
      2)  la  sopravvenienza  di  gravi  e   comprovati   motivi   di
impedimento  alla  conduzione  diretta  da  parte   dell'assegnatario
stesso; 
    b) per la  valutazione  delle  domande  concorrenti,  costituisce
elemento  di  preferenza  la  presentazione   di   un   progetto   di
riqualificazione ambientale e  di  valorizzazione  paesaggistica  del
territorio  costiero,  in  coerenza  con  gli  elementi   di   valore
individuati nell'integrazione del  piano  di  indirizzo  territoriale
(PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato  con
deliberazione del Consiglio regionale  27  marzo  2015,  n.  37,  con
particolare riferimento alle  schede  dei  sistemi  costieri  e  alle
schede  d'ambito  e  con  le  previsioni  contenute  negli  strumenti
urbanistici comunali; 
    c) in caso di area gia' oggetto di  concessione,  l'ente  gestore
acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su  tale  area
attestato da una perizia giurata di stima redatta  da  professionista
abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente  il
rilascio della concessione ultrasessennale; 
    d) al concessionario uscente e' riconosciuto  il  diritto  ad  un
indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al  90  per
cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area  oggetto
della concessione,  attestato  dalla  perizia  giurata  di  cui  alla
lettera c), da pagarsi integralmente prima dell'eventuale subentro; 
    e) le pubblicazioni effettuate alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sul Bollettino ufficiale della Regione  Toscana
e sull'Albo pretorio  online  comunale,  per  il  rilascio  di  nuove
concessioni effettuate ex articolo  18  del  regolamento  del  codice
della navigazione secondo le linee guida dell'Associazione  nazionale
comuni italiani (ANCI), e per le quali non e' pervenuta  opposizione,
ne'  domande  concorrenti,  sono   valide   ed   efficaci   ai   fini
dell'applicazione della presente legge.