Art. 3 Linee guida 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993, in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).