Art. 3 
 
                             Linee guida 
 
  1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, approva linee guida per l'istruttoria
e la valutazione delle istanze per  il  rilascio  di  concessione  ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  400/1993
convertito dalla legge 494/1993, in applicazione anche dei criteri  e
delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della presente legge,  che
costituiscono  direttive  generali  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  della
legge regionale 10 dicembre  1998,  n.  88  (Attribuzione  agli  enti
locali e disciplina generale  delle  funzioni  amministrative  e  dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112).