Art. 4 Disposizione finale 1. La presente legge non si applica nell'ambito dei porti e approdi turistici e dei porti di competenza dell'Autorita' portuale regionale, per i quali restano ferme le disposizioni dei documenti «Indirizzi e direttive» approvati dai comitati portuali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alle l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).