Art. 4 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. La presente legge non si applica nell'ambito dei porti e approdi
turistici  e  dei  porti  di   competenza   dell'Autorita'   portuale
regionale, per i quali restano ferme le  disposizioni  dei  documenti
«Indirizzi e direttive» approvati  dai  comitati  portuali  ai  sensi
dell'articolo  6  della  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.   23
(Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche  alle  l.r.
88/1998 e l.r. 1/2005).