Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «1. Le province e la Citta' metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all'art. 13, comma 4.». 2. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «2. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le province o la citta' metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell'intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'art. 13, comma 4, e agli impegni di spesa.».