Art. 11 
 
                Modifiche all'articolo 12 del decreto 
         del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Giunta
regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le  province  e  la  Citta'  metropolitana  trasmettono  alla
Regione, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro
economico e il cronoprogramma dell'intervento, individuando anche  il
cronoprogramma  di  spesa  con  la  previsione  delle  richieste   di
liquidazione da inviare alla Regione, oppure  degli  importi  di  cui
all'art. 13, comma 4.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Giunta
regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
    «2. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le province o  la
citta'   metropolitana   trasmettono   alla   Regione    l'atto    di
aggiudicazione,  il  quadro  economico   di   aggiudicazione   e   il
cronoprogramma dell'intervento, al fine di  consentire  le  eventuali
necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di
cui all'art. 13, comma 4, e agli impegni di spesa.».