Art. 12 
 
Sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta
  regionale n. 41/R/2004. Erogazione delle risorse 
 
  1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 13. 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Nel caso in cui un intervento inserito nella  programmazione  di
cui all'art. 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli
enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte  della  Regione  e'
effettuata su richiesta delle province  interessate  o  della  Citta'
metropolitana,    relativamente    alla    quota    percentuale    di
cofinanziamento  regionale.  La  Regione  provvede  alle   erogazioni
finanziarie a seguito della richiesta delle  province  interessate  o
della Citta' metropolitana. 
  2. Le erogazioni finanziarie  relative  alle  spese  tecniche  sono
effettuate su richiesta delle province  interessate  e  della  Citta'
metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata: 
    a) all'avvio della progettazione per le spese  tecniche  relative
all'esecuzione  della  progettazione   preliminare,   definitiva   ed
esecutiva; 
    b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti  spese  tecniche
relative all'esecuzione dell'intervento. 
  3.  La  Regione  eroga  i  finanziamenti  relativi  agli  oneri  di
esproprio  per  gli  interventi  di  cui  all'art.   3,   a   seguito
dell'approvazione  da   parte   delle   province   o   della   Citta'
metropolitana del  progetto  definitivo  e  prima  dell'inizio  delle
relative procedure, su richiesta delle province interessate  o  della
Citta' metropolitana. 
  4. L'erogazione del primo finanziamento relativo all'esecuzione dei
lavori inseriti nella programmazione di cui all'art. 3 e'  effettuata
a partire dall'aggiudicazione dell'opera, previa richiesta  da  parte
delle province o della Citta' metropolitana del fabbisogno  di  cassa
per  il   trimestre   successivo,   giustificato   sulla   base   del
cronoprogramma  di  avanzamento   percentuale   dell'importo   lavori
relativo all'intero intervento. 
  5. Alle successive  erogazioni  si  provvede  previa  presentazione
della  dichiarazione  da  parte  delle  province   o   della   Citta'
metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati  e
delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo,  salvo
giustificato  motivo,  di  almeno  il  75   per   cento   di   quanto
precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a
disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle  obbligazioni
in scadenza nel trimestre successivo. 
  6. La Regione puo' procedere, su richiesta della province  o  della
Citta'   metropolitana,   ad   effettuare   erogazioni    finanziarie
straordinarie in tempi e modi diversi da  quelli  sopra  indicati  in
relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili. 
  7. A conclusione dei  lavori,  dopo  l'effettuazione  del  collaudo
tecnico  amministrativo,  le  province  o  la  Citta'   metropolitana
trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e
della somme a disposizione e il quadro economico  finale  e  provvede
alla  restituzione  delle  eventuali  risorse  gia'  erogate  e   non
utilizzate. 
  8. In caso di  parere  negativo  reso  ai  sensi  dell'art.  10  le
province o la Citta' metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e
attestano le spese sostenute.».