Art. 13 
 
Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta
  regionale n. 41/R/2004. Modifiche ai contratti di appalto 
 
  1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 14. 
 
                  Modifiche di contratti di appalto 
 
  1. Qualora durante  i  lavori  sia  necessario  variare  il  quadro
economico dell'intervento, le province e la Citta' metropolitana: 
    a) nel caso in cui non  vi  sia  aumento  di  spesa  complessivo,
approvano direttamente la  rimodulazione  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    b) nel caso in cui la  rimodulazione  preveda  anche  un  aumento
complessivo di spesa, richiedono l'autorizzazione alla Regione. 
  2.  A  seguito  dell'approvazione  della  modifica  del   contratto
d'appalto le province e  la  Citta'  metropolitana  trasmettono  alla
Regione l'atto di approvazione,  con  i  relativi  allegati  tecnici,
amministrativi ed economici e l'eventuale modifica del cronoprogramma
attuativo e finanziario.».