Art. 13 Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Modifiche ai contratti di appalto 1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 14. Modifiche di contratti di appalto 1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell'intervento, le province e la Citta' metropolitana: a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente; b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l'autorizzazione alla Regione. 2. A seguito dell'approvazione della modifica del contratto d'appalto le province e la Citta' metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l'eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.».