Art. 14 Sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali 1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Citta' metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalita' di trasmissione svolte per via telematica. 2. Oltre che all'aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Citta' metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'art. 12 e degli impegni di spesa. 3. La Regione puo' richiedere alle province o alla Citta' metropolitana in altri momenti dell'anno l'attualizzazione del monitoraggio semestrale. 4. Al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.».