Art. 14 
 
Sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta
  regionale   n.   41/R/2004.   Monitoraggio   degli   interventi   e
  aggiornamento del catasto delle strade regionali 
 
  1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 15. 
 
            Monitoraggio degli interventi e aggiornamento 
                 del catasto delle strade regionali 
 
  1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale  dello  stato  di
attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle  province  o
alla Citta' metropolitana di schede di monitoraggio  con  valenza  di
documento operativo per gli  interventi  sulle  strade  regionali  ai
sensi della  legge  regionale  1°  agosto  2011,  n.  35  (Misure  di
accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse
strategico regionale  e  per  la  realizzazione  di  opere  private),
mediante modalita' di trasmissione svolte per via telematica. 
  2. Oltre  che  all'aggiornamento  del  monitoraggio  attuativo,  le
province o la Citta'  metropolitana  provvedono  semestralmente  alla
trasmissione  alla  Regione  del  cronoprogramma  finanziario   degli
interventi, per consentire eventuali  modifiche  alle  previsioni  di
liquidazione degli importi di cui all'art.  12  e  degli  impegni  di
spesa. 
  3.  La  Regione  puo'  richiedere  alle  province  o  alla   Citta'
metropolitana  in  altri  momenti  dell'anno  l'attualizzazione   del
monitoraggio semestrale. 
  4. Al fine di consentire l'aggiornamento del catasto  delle  strade
regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare  rilievi  di
aggiornamento lungo  la  rete  regionale,  in  modo  da  acquisire  i
necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati  stradali
realizzati.».