Art. 23 
 
                  Inserimento dell'articolo 25-bis. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 41/R/2004 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 25-bis. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per  gli  interventi  per  i  quali  le  province  e  la  Citta'
metropolitana, a  seguito  del  passaggio  delle  competenze  dal  1°
gennaio 2016 ai sensi della legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alla  legge
regionale n. 32/2002, alla legge regionale  n.  67/2003,  alla  legge
regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011  e  alla  legge
regionale  n.  65/2014),  hanno  inviato  alla  Regione  il  progetto
completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione
delle spese  di  progettazione  sostenute,  la  Regione  verifica  la
rendicontazione trasmessa e ne comunica gli  esiti  alle  province  e
alla Citta' metropolitana,  che  provvedono  a  restituire  le  somme
precedentemente erogate e non spese. 
  2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza  delle
province e della Citta' metropolitana, nel caso in  cui  il  progetto
definitivo sia  stato  approvato  con  prescrizioni  da  parte  della
Regione o il progetto esecutivo abbia subito  modifiche  rispetto  al
progetto definitivo approvato, le province e la Citta'  Metropolitana
trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l'espressione  del
parere di cui all'art. 10. 
  3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza  delle
Province e della Citta' metropolitana,  a  seguito  dell'approvazione
del  progetto  esecutivo,  le  province  e  la  Citta'  metropolitana
trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto e l'atto
conclusivo della verifica di cui all'art. 10-bis».