Art. 23 Inserimento dell'articolo 25-bis. Disposizioni transitorie 1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis. Disposizioni transitorie 1. Per gli interventi per i quali le province e la Citta' metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1° gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Citta' metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese. 2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Citta' metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Citta' Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l'espressione del parere di cui all'art. 10. 3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Citta' metropolitana, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le province e la Citta' metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'art. 10-bis».