Art. 4 
 
Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Giunta
  regionale n. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi  su  strade
  regionali non previsti negli atti di programmazione regionale 
 
  1. L'art. 2 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale  n.
41/R/2004 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 2. 
 
Procedimento  per  l'autorizzazione  degli   interventi   su   strade
  regionali non previsti negli atti di programmazione regionale 
 
  1. Sono autorizzati secondo il  procedimento  di  cui  al  presente
articolo tutti gli interventi da realizzare  sulle  strade  regionali
non  previsti  negli  atti  di  programmazione  della   Regione,   ad
esclusione di quelli di manutenzione ordinaria  e  straordinaria  che
non comportano  variazioni  alla  geometria  plano-altimetrica  della
carreggiata. 
  2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla
realizzazione  degli  interventi  trasmettono  tali   progetti   alle
province territorialmente interessate o alla Citta' metropolitana. 
  3.  Le  province  o  la  Citta'  metropolitana,   dopo   un   esame
preliminare,  trasmettono  i  progetti   alla   struttura   regionale
competente, unitamente al loro parere. 
  4. Entro trenta giorni dal ricevimento  del  progetto,  la  Regione
trasmette il proprio parere alle province o alla Citta' metropolitana
che  autorizzano  l'intervento,  se  il  parere  della   Regione   e'
favorevole. 
  5. Il procedimento di cui al presente  articolo  si  applica  anche
agli interventi che beneficiano di contributi regionali.».