Art. 4 Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. Procedimento per l'autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale 1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata. 2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Citta' metropolitana. 3. Le province o la Citta' metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Citta' metropolitana che autorizzano l'intervento, se il parere della Regione e' favorevole. 5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.».